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06 Novembre 2026

Licenziamenti nelle piccole imprese: indennità fino a 14 mensilità per gli assunti prima del Jobs Act

Licenziamenti nelle piccole imprese: indennità fino a 14 mensilità per gli assunti prima del Jobs Act

La Corte costituzionale amplia la tutela economica dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e licenziati senza giusta causa o giustificato motivo dai piccoli datori di lavoro. Con la sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre, interviene sull’articolo 8 della legge n. 604/1966, consentendo di superare il limite di sei mensilità anche nelle realtà con non più di quindici dipendenti.

La pronuncia riguarda i rapporti cui continua ad applicarsi la disciplina precedente al contratto a tutele crescenti. Il riferimento è ai datori che non superano le soglie dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: quindici dipendenti nella singola unità produttiva o nello stesso comune, cinque per le imprese agricole, e sessanta complessivamente. In questo ambito, la legge prevede la riassunzione entro tre giorni oppure il pagamento dell’indennità.

All’origine della decisione c’è una controversia davanti al Tribunale di Livorno. Una lavoratrice, impiegata dal 2003 come assistente in uno studio dentistico, aveva impugnato il licenziamento disciplinare ricevuto nel luglio 2024. Il giudice aveva sollevato dubbi sulla compatibilità costituzionale di un risarcimento limitato a sei mensilità, anche a fronte di un rapporto durato oltre vent’anni e di rilevanti vizi del recesso.

La Consulta ha eliminato la condizione che riservava le maggiorazioni dell’indennità ai dipendenti di datori con più di quindici lavoratori complessivi. Diventa così possibile riconoscere fino a dieci mensilità a chi possiede un’anzianità superiore a dieci anni e fino a quattordici a chi supera i vent’anni. Il parametro retributivo resta l’ultima retribuzione globale di fatto. L’aumento non è automatico: spetta al giudice stabilire l’importo concretamente dovuto.

Secondo la Corte, una forbice compresa fra 2,5 e sei mensilità impedisce di adeguare realmente il risarcimento al danno subito. Una tutela così ristretta non distingue adeguatamente situazioni differenti e non assicura una sufficiente funzione dissuasiva. La decisione richiama gli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea.

La quantificazione continua a richiedere una valutazione delle circostanze concrete. L’articolo 8 indica il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio, il comportamento e le condizioni delle parti. L’eliminazione del vincolo dimensionale amplia quindi lo spazio della valutazione giudiziale, mantenendo i criteri già previsti dalla legge e i requisiti di anzianità necessari per accedere alle maggiorazioni.

Il nuovo intervento si collega alla sentenza n. 118/2025, che aveva rimosso il tetto di sei mensilità dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015. Per i lavoratori soggetti alle tutele crescenti, nei casi di licenziamento ingiustificato disciplinati dall’articolo 3, comma 1, l’indennità nelle piccole imprese può variare da tre a diciotto mensilità. La Consulta ha rilevato che tale evoluzione aveva lasciato i precedenti assunti con una tutela monetaria tendenzialmente inferiore.

Resta distinta la reintegrazione piena prevista dall’articolo 18 per i licenziamenti discriminatori, verbali o nulli per altra causa, applicabile indipendentemente dalle dimensioni del datore di lavoro. La sentenza n. 174/2026 interviene invece sulle maggiorazioni della tutela indennitaria per i rapporti regolati dalla legge n. 604/1966.

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