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17 Ottobre 2025

La comprova dei requisiti tecnico – professionali dei Servizi di Ingegneria e Architettura

La comprova dei requisiti tecnico – professionali dei Servizi di Ingegneria e Architettura

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 12 agosto 2025, n. 7031 ha fornito indicazioni circa la comprova dei requisiti tecnico- professionali in un contenzioso avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto integrato, in cui il Fornitore si era avvalso di una società di ingegneria esterna al fine di coprire i requisiti richiesti per la parte attinente alla progettazione.

L’operatore economico escluso contestava la validità della documentazione fornita a comprova; adducendo che l’aggiudicataria non avesse dimostrato correttamente i requisiti di capacità tecnica, poiché riferiti a servizi di progettazione svolti presso soggetti privati e diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara.

L’istante, inoltre, riteneva che avesse fatto ricorso ad un contratto di avvalimento che non conteneva l’effettivo trasferimento di risorse e mezzi.

Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo legittima l’aggiudicazione.

In sede di appello l’aggiudicazione era confermata. A tal proposito i giudici di Palazzo Spada evidenziavano che per la comprova dei requisiti era possibile anche con documentazioni legate a commesse private; che era legittimo nominare un progettista esterno e che il contratto di avvalimento era valido se prevedeva la messa a disposizione effettiva di mezzi e risorse.

Con riguardo alla comprova dei requisiti tramite documentazione di committenti privati, nella sentenza oggetto di analisi si legge che: “non può negarsi rilievo a servizi svolti in favore di committenti privati, purché documentati con contratti, fatture e attestazioni di regolare esecuzione”.

A tal proposito si rammenta che anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che fisse possibile la comprova tramite il certificato di regolare esecuzione unitamente al contratto e alle fatture.

Con riferimento ai requisiti cd. “di punta”, infine, la sentenza prevede che ci sia il rispetto del criterio della congruenza tecnica ed economica e non dell’identità formale, attraverso la richiesta di parametri oggettivi: il numero di servizi, l’importo cumulato e le caratteristiche tecniche. Conseguentemente, la valutazione parte dal confronto di questi elementi rispetto alla prestazione richiesta dal disciplinare

Ciò posto, quindi, è evidente che l’interesse della Stazione Appaltante deve essere limitato alla congruenza tecnica ed economica dei servizi svolti rispetto all’importo richiesto dalla lex specialis; al contrario, non è affatto richiesta l’identità di prestazioni.

Difatti i servizi non devono essere identici ma riconducibili al settore di ingegneria e architettura della gara e congruenti all’importo richiesto, al fine di permettere l’apertura nei confronti del mercato.

È comunque evidente come questa impostazione trovi conforto anche in precedenti orientamenti dell’ANAC, secondo cui per i servizi a privati non è esigibile la stessa documentazione tipica dei rapporti pubblici.

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