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28 Marzo 2025

Gli incentivi alle funzioni tecniche pagabili come lavoro straordinario

Gli incentivi alle funzioni tecniche pagabili come lavoro straordinario

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo Veneto, con Delibera del 20 gennaio 2025, n. 14, si è espressa sulle possibili modalità alternative di erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche, previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso oggetto di disamina, il Comune chiedeva se, in caso di concessioni di servizi, fosse obbligatorio prevedere in bilancio le relative dotazioni per gli incentivi tecnici e se in caso di appalti di servizi fosse necessario aumentare i relativi stanziamenti, al fine di prevedere la copertura finanziaria anche per gli incentivi.

In aggiunta, il Comune chiedeva se fosse possibile in via analogica pagare come lavoro straordinario la quota che sarebbe spettata in termini di incentivi tecnici, nel caso in cui non ci fossero stati gli stanziamenti ad hoc nel quadro economico dell’opera.

Tanto premesso, il Collegio ha dapprima rammentato che l’istituto degli incentivi tecnici, di cui all ‘art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, conformemente a quanto già previsto all’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, disciplina un sistema preciso  di presupposti e vincoli legati alla corretta erogazione degli incentivi a favore del personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, che abbiano svolto specifiche attività complesse nell’ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Giova peraltro evidenziare come la norma del D.Lgs. n. 36/2023 abbia inserito nel novero delle attività incentivabili, oltre alle già previste gare d’appalto di lavori, servizi o forniture, anche le concessioni, precisando al comma 2 che, per il finanziamento dei maggiori oneri: “È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti“.

La Corte dei conti, nella delibera de quo, argomenta proprio partendo da quest’ultimo comma. Difatti, i giudici contabili mettono in evidenza che la facoltà accordata agli enti, che si concretizza nell’esercizio del proprio potere discrezionale, è collegata a due principi cardine del Codice:

  • il principio del risultato, in base al quale nel caso concreto va individuata la possibilità di attribuire incentivi in funzione della modalità previste dalla contrattazione collettiva;
  • il principio di invarianza finanziaria, di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 36/2023, in virtù del quale: “1. Dall’attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente“.

Con riguardo a quest’ultimo principio, la Corte dei Conti ha previsto che la clausola di invarianza finanziaria imponga alle PA di far fronte alle spese legate agli incentivi con le risorse già in bilancio, al fine di permettere il mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.  È però doveroso evidenziare che il legislatore può introdurre nuovi o ulteriori oneri solo specificando i mezzi per poter affrontare tali evenienze.

La clausola di invarianza finanziaria, inoltre, impone a tutti i soggetti che devono applicarla, anche di assicurarne l’effettiva neutralità finanziaria, la quale va valutata considerando il bilancio complessivo dell’ente che ovviamente deve  essere in equilibrio.

Nel caso de quo è evidente che  le spese in materia di incentivi per funzioni tecniche determineranno un aumento di oneri nuovi e se ulteriori rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali), è necessario che non compromettano l’equilibrio di bilancio. Conseguentemente, l’ipotetico aggravio di spesa che ne deriverebbe dovrà avere effettiva copertura finanziaria, considerando altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate.

Nel caso di scelta di modalità alternative di erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche, resta comunque fermo il divieto di qualsiasi forma di sovraincentivazione.

A tale riguardo, i giudici contabili ricordano che gli incentivi  sono una vera e proprio eccezione al principio di onnicomprensività del trattamento economico. Difatti, sono riconosciuti solo per le attività definite incentivabili dal codice e comunque strettamente connesse alla complessità degli interventi da svolgere.

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