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13 Gennaio 2023
Appalto di servizi e opere aggiuntive
Inapplicabilità del divieto di attribuzione di punteggio premiale
La questione affrontata dal Consiglio di Stato sez. VII, con la sentenza del 29.12.2022 n. 11580, prende spunto da una procedura inerente al servizio di pulizia degli immobili e di fornitura degli occorrenti materiali di consumo dei servizi igienici e dalla precedente impugnativa della stessa dinanzi al T.A.R. per il Lazio.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso promosso da uno dei partecipanti, annullando l’intera procedura impugnata e condannando l’Amministrazione alla rinnovazione della gara, in ragione della riscontrata irrazionalità delle controverse modalità di assegnazione dei punteggi contestate dalla ricorrente. In particolare, oggetto di censura erano tre sotto-criteri di attribuzione di punteggio tecnico, previsti dall’art. 12 del capitolato speciale d’appalto.
Tali criteri attribuivano rilevanza al numero di ore offerte per il servizio di pulizia “ordinario”, ai macchinari messi a disposizione dell’Ateneo ed alle ore aggiuntive offerte per servizi di pulizia extra, prevedendo un meccanismo di attribuzione del relativo sub-punteggio congegnato in modo tale da assegnare il massimo alle proposte il cui valore numerico corrispondente a ciascuno dei citati fattori si attestasse in corrispondenza o in prossimità della media aritmetica di tutti i valori offerti (con uno scostamento massimo del 2% ovvero del 10%), con la precisazione che, man mano che i valori delle offerte in gara si discostavano dalla media calcolata, il punteggio decresceva, fino all’assegnazione di 0 punti per le offerte il cui valore differiva dalla media di almeno il 10% ovvero il 50%.
Secondo il giudice di primo grado, tale meccanismo si caratterizzava per irrazionalità del criterio, poiché, oltre all’imprevedibilità della valutazione dell’offerta in relazione ai concreti bisogni della Pubblica Amministrazione da soddisfare, il meccanismo si traduceva in un sostanziale appiattimento delle offerte derivante dalla risultante di tutti i valori espressi dai concorrenti secondo una logica di interdipendenza reciproca penalizzante tutte le proposte lontane tanto in difetto, quanto soprattutto in eccesso dalla media.
Il controinteressato soccombente successivamente decise di impugnare la statuizione del TAR Lazio, sostenendo che la scelta dell’Amministrazione di non attribuire punteggi, con formule o modalità premiali, alle offerte quantitativamente in assoluto più elevate era logica e scevra da profili di arbitrarietà o irrazionalità, essendo evidente che l’offerta di un numero eccessivo o insufficiente di ore/servizio e/o dei macchinari e delle attrezzature richieste, determinasse il non corretto dimensionamento dell’organizzazione e, comunque, squilibri negativamente incidenti sulla qualità, efficacia e sostenibilità della prestazione e, a ben vedere, sul piano delle esigenze pubbliche da soddisfare ed in ragione delle quali era necessario selezionare le offerte idonee a garantire il miglior equilibrio, tra i fattori presi in considerazione dai tre sub-criteri previsti dal capitolato, così da far emergere i valori medi di mercato e premiare le offerte più vicine alla media “mediata”, scoraggiando la presentazione di offerte fuori mercato per eccesso o per difetto.
Inoltre, a sostegno di tale tesi, il ricorrente ha richiamato anche la disposizione dell’art. all’art.95 co. 14 bis D.Lgs. n.50/2016 secondo cui, in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta“.
Il Consiglio di Stato nel caso in esame ha ritenuto di aderire all’interpretazione offerta dal giudice di primo grado. In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno precisato nel proprio iter argomentativo che il criterio adottato dall’Amministrazione aggiudicatrice abbia introdotto, mediante il meccanismo di attribuzione dei punteggi proposto, un sistema selettivo limitativo della concorrenza, poiché tendente a favorire le offerte più prossime al valore medio calcolato nei modi predetti ed a penalizzare le offerte che se ne discostino sia in difetto sia, soprattutto, in eccesso.
Proprio quest’ultimo profilo pone in evidenza l’illogicità del criterio in esame, non essendo razionale la penalizzazione sul piano del punteggio delle offerte contraddistinte da condizioni tecnico-economiche migliori rispetto alla media desumibile dal complesso delle offerte proposte dai partecipanti alla gara.
La scelta dell’Amministrazione, infatti, è in chiaro contrasto con la logica competitiva propria tanto del mercato, quanto delle procedure di gara, il cui scopo, come noto, è quello di selezionare non il contraente medio, ma il miglior contraente tra gli operatori economici interessati.
Inoltre non è risultata pertinente anche il richiamo all’art. 95 co. 14 bis D.Lgs. n.50/2016 poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, trattasi di una disposizione normativa esclusivamente applicabile agli appalti di lavori. Per il servizio in contestazione, infatti, deve escludersi la possibilità di applicare il divieto previsto dall’art. 95, comma 14-bis, del codice dei contratti pubblici di attribuire punti “per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta“, poiché esso è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori. Né la medesima disposizione è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori, non essendone consentita l’estensione agli appalti pubblici di servizi.
I lavori si contraddistinguono, infatti, per la determinazione dell’opera (come definita dall’art. 3, comma 1, lett. pp), del codice dei contratti pubblici, secondo cui “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica”), da realizzare sulla base del progetto predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice, mentre i servizi consistono in prestazioni di fare che possono avere contenuto svariato e in cui il carattere accessorio ed aggiuntivo di alcune di esse, secondo valutazioni di carattere ampiamente discrezionale, contribuiscono comunque a soddisfare gli interessi dell’Amministrazione insieme alle prestazioni di carattere principale.
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