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20 Maggio 2022
Interdittive antimafia e contratti della PA
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 6 agosto 2021 n. 14 è stata investita della questione circa la spettanza o meno della revisione dei prezzi nel caso di appalto a prestazioni periodiche e di recesso dal contratto per intervenuta interdittiva antimafia.
Le interdittive antimafia sono così definite all’art. 84 del d.lgs. n.159/2011 cd. Codice Antimafia:
- La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
- La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67.
- L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4
“
Nel caso in cui un appaltatore venga colpito da interdittiva antimafia in corso di esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante è tenuta al recesso dal contratto ai sensi degli artt. 92 e 94 del Codice Antimafia.
”
Nello specifico, il quesito posto dall’ordinanza di rimessione chiedeva di verificare, come debba essere interpretato il concetto di “valore delle opere già eseguite” contenuto nel disposto degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 d.lgs. n. 159/2011 secondo cui a seguito di interdittiva antimafia le Amministrazioni “revocano le autorizzazioni o le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.
L’Adunanza Plenaria ha così stabilito i seguenti principi di diritto:
- Negli appalti pubblici aggiudicati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle opere già eseguite”, da pagarsi all’esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt.92, co.3 e 94 co.2 del d.lgs. n. 159/2011 , corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso.
- Nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92 co.3 e 94.co.2 del d.lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall’applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all’art.106 dell’attuale Codice dei contratti.
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