• Interdittive antimafia e contratti della PA

    Blog

Home   |   Blog   |   Interdittive antimafia e contratti della PA


20 Maggio 2022

Interdittive antimafia e contratti della PA

Interdittive antimafia e contratti della PA

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 6 agosto 2021 n. 14 è stata investita della questione circa la spettanza o meno della revisione dei prezzi nel caso di appalto a prestazioni periodiche e di recesso dal contratto per intervenuta interdittiva antimafia.

Le interdittive antimafia sono così definite all’art. 84 del d.lgs. n.159/2011 cd. Codice Antimafia:

  1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.
  2. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67.
  3. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4

Nel caso in cui un appaltatore venga colpito da interdittiva antimafia in corso di esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante è tenuta al recesso dal contratto ai sensi degli artt. 92 e 94 del Codice Antimafia.

Nello specifico, il quesito posto dall’ordinanza di rimessione chiedeva di verificare, come debba essere interpretato il concetto di “valore delle opere già eseguite” contenuto nel disposto degli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 d.lgs. n. 159/2011 secondo cui a seguito di interdittiva antimafia le Amministrazioni “revocano le autorizzazioni o le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

L’Adunanza Plenaria ha così stabilito i seguenti principi di diritto:

  1. Negli appalti pubblici aggiudicati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto prestazioni periodiche connotate da standardizzazione, omogeneità e ripetitività, il “valore delle opere già eseguite”, da pagarsi all’esecutore nei limiti delle utilità conseguite dalla stazione appaltante, in caso di interdittiva antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt.92, co.3 e 94 co.2 del d.lgs. n. 159/2011 , corrisponde al prezzo contrattuale pattuito dalle parti, salva la possibilità di prova contraria da parte della stazione appaltante che esercita il recesso.
  2. Nella determinazione del valore-prezzo degli appalti di servizi da pagarsi per le prestazioni già eseguite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 92 co.3 e 94.co.2 del d.lgs. n. 159/2011, deve intendersi compresa anche la somma risultante dall’applicazione del procedimento obbligatorio di revisione dei prezzi di cui all’art.106 dell’attuale Codice dei contratti.

 

 

Ti è piaciuto questo articolo?