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19 Settembre 2025
L’art.108 del Codice novellato dal Decreto Scuola n.127/2025

Il D.L.n.127 del 09.09.2025 ha modificato l’art 108 del Codice con riguardo al tema dei trasporti nelle gite scolastiche.
È evidente quindi che nonostante le molteplici variazioni apportate dal Correttivo, il legislatore continua ad inserire modifiche, in ambiti specifici.
A tal proposito, l’art. 108, al comma 2 del Codice menziona alcuni contratti che devono essere obbligatoriamente aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La novella legislativa ha previsto l’applicazione di questo criterio anche per i contratti riguardanti i servizi di trasporto per attività didattiche e viaggi d’istruzione.
Difatti, l’art. 108 comma 2 lett. f-bis del Codice dispone: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Con riferimento al comma 4 dell’art. 108, invece, vengono indicati gli elementi qualitativi da utilizzare nella valutazione delle offerte per i servizi di trasporto scolastico e il tetto massimo da attribuire al punteggio economico, più precisamente il 10 per cento del punteggio totale.
Giova sottolineare come il tetto applicato è quello previsto per beni e servizi informatici di interesse nazionale strategico. Da ciò si deduce l’interesse accordato alla concorrenza basata sulla qualità, proprio a tutela degli utenti coinvolti nei rischi legati al trasporto durante le gite scolastico.
A tal proposito il capoverso del citato comma 4, si legge: “Le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti”.
La norma, quindi, dispone anche in ordine ai criteri che dovranno essere considerati nella valutazione delle offerte.
In sintesi, la novella prevede che gli elementi di valutazione saranno incentrati sugli elementi di seguito indicati:
- la disponibilità dei sistemi di sicurezza, quali potranno essere, ad esempio, tecnologie ad hoc per la prevenzione degli incendi;
- l’accessibilità e la capacità di trasporto con mezzi utili per i disabili (ad es. le rampe, sollevatori o altri sistemi idonei al trasporto degli studenti diversamente abili);
competenze tecniche dei conducenti, rappresentate sicuramente da formazione ed esperienza maturata negli anni nel settore.
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