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06 Marzo 2026

ANAC: nuove indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta individuazione del CCNL nei bandi di gara

ANAC: nuove indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta individuazione del CCNL nei bandi di gara

Con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene nuovamente sul tema della corretta individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) da indicare negli atti di gara, alla luce delle numerose segnalazioni pervenute e delle novità introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici.

L’articolo 11 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti di gara il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto o nella concessione. Tale contratto deve essere: in vigore per il settore e l’area territoriale interessata; stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; strettamente connesso all’attività oggetto dell’affidamento.

Il decreto correttivo (d.lgs. 209/2024) ha rafforzato questo obbligo introducendo il comma 2-bis all’articolo 11, prevedendo che il CCNL debba essere indicato anche per le prestazioni scorporabili, secondarie o accessorie, qualora queste raggiungano almeno il 30% della medesima categoria omogenea di attività. Restano esclusi, in linea generale, i servizi di natura intellettuale e le forniture senza posa in opera.

Particolare attenzione è dedicata alle modalità operative che le stazioni appaltanti devono seguire per individuare il contratto corretto. Il percorso si articola in due passaggi fondamentali. In primo luogo, occorre verificare la “stretta connessione” tra CCNL e oggetto dell’appalto, identificando il settore di riferimento tramite il codice ATECO e confrontandolo con il codice CPV indicato nel bando. A tal fine, ANAC richiama la necessità di utilizzare le tabelle di correlazione previste dal Codice e di consultare la classificazione ISTAT e l’Archivio nazionale dei contratti collettivi istituito presso il CNEL.

In secondo luogo, tra i contratti potenzialmente applicabili, la stazione appaltante deve selezionare quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Un riferimento essenziale, in tal senso, è costituito dalle tabelle del Ministero del Lavoro per la determinazione del costo medio del lavoro. Qualora tali tabelle non siano disponibili per uno specifico settore, l’amministrazione dovrà richiedere indicazioni direttamente al Ministero.

Il Comunicato affronta anche il tema dell’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’operatore economico applichi un CCNL diverso da quello indicato nel bando. L’equivalenza deve essere valutata sulla base dei parametri stabiliti dall’allegato I.01 al Codice, con particolare riguardo al valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua e alla marginalità degli eventuali scostamenti. È inoltre prevista una “presunzione di equivalenza” quando i contratti siano sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Un focus specifico riguarda il settore dell’edilizia: per gli appalti di lavori rientranti nell’Allegato X del d.lgs. 81/2008, il legislatore individua espressamente i CCNL considerati equivalenti (codici CNEL/INPS F012, F015 e F018), offrendo così un’indicazione chiara e vincolante alle stazioni appaltanti.

Con questo intervento, ANAC fornisce un quadro sistematico e operativo volto a garantire maggiore uniformità, trasparenza e tutela dei lavoratori negli appalti pubblici. L’obiettivo è prevenire incertezze interpretative e assicurare che la scelta del CCNL sia coerente con l’oggetto dell’affidamento e con i principi di rappresentatività e adeguatezza delle tutele, rafforzando così la qualità e la legalità del sistema degli appalti.

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