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24 Gennaio 2025

Il Correttivo cambia nome all’articolo 57 del Codice Appalti sulla sostenibilità ambientale e sociale

Il Correttivo cambia nome all’articolo 57 del Codice Appalti sulla sostenibilità ambientale e sociale

Il cosiddetto “Decreto Correttivo” entrato ufficialmente in vigore pochi giorni fa, modifica nel titolo l’articolo 57 sulla sostenibilità ambientale e sociale negli appalti pubblici, trasformandolo in “Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti, e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”.

Tale nuova dicitura permette di evidenziare la volontà del legislatore, già contenuta anche nel precedente codice D.Lgs. 50/2016, di adottare i criteri di sostenibilità ambientale e sociale non solo nei bandi di gara ma anche nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti. In altre parole il nuovo titolo del codice ricorda alle stazioni appaltanti che la sostenibilità ambientale e sociale va ricompresa in qualunque tipo di affidamento.

Come secondo elemento di novità sull’articolo 57, il Correttivo ricorda alle stazioni appaltanti la presenza dell’Allegato II.3 “Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti”, da tenere in considerazione per l’attribuzione dei punteggi tecnici premianti in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Pertanto, nelle procedure che prevedono un confronto competitivo con l’attribuzione di punteggi tecnici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono invitati a tenere in considerazione i criteri premianti orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

L’Allegato II.3 suggerisce, inoltre, altri criteri premianti in ambito di sostenibilità sociale, al candidato che:

a) Nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, ovvero dell’articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) Utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) Si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;

d) Abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
f) Abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Tali punteggi possono essere facilmente gestibili come punteggi tecnici di tipo tabellare On/Off o di tipo tabellare incrementale. Si consiglia in fase di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio, di non basarsi sulla sola autodichiarazione, ma di far fornire ai concorrenti documenti a comprova dell’effettiva presenza o meno del criterio.

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