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28 Luglio 2023

Dialogo Competitivo e nuovo Codice: tra conferme e (poche) novità

Dialogo Competitivo e nuovo Codice: tra conferme e (poche) novità

L’art. 74 del D. Lgs. 36/2023 disciplina la procedura di Dialogo competitivo, confermando principalmente quanto già previsto nel D.Lgs. 50/2016 e prevedendo alcune novità. 

I presupposti applicativi della procedura di Dialogo competitivo, sono previsti all’art. 70 del nuovo codice. In particolare, il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere a  tale procedura quando:

  • le proprie esigenze non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
  • le proprie esigenze implicano soluzioni o progetti innovativi;
  • l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
  • le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico;
  • in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili.

Ai sensi dell’art. 74 comma 3 del nuovo codice, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato, le esigenze che intendono perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata indicativa della procedura e il criterio di aggiudicazione che, ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. d) del Codice, deve essere necessariamente quello dell’OEPV.

La procedura di Dialogo competitivo si sviluppa in più Fasi:

  1. pre-qualifica, in cui gli operatori economici manifestano il proprio interesse a partecipare alle fasi successive purchè in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti; 
  2. dialogo, in cui gli operatori che hanno superato la fase di pre-qualifica, vengono invitati a presentare la propria soluzione preliminare che sarà oggetto di discussione durante gli incontri di dialogo; 
  3. offerta finale, in cui i partecipanti al dialogo vengono invitati a presentare la propria offerta finale che sarò oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Il nuovo codice prevede, inoltre, al comma 4 la possibilità di inserire tra la fase di pre-qualifica e quella di dialogo una “sotto-fase” di consultazione con gli operatori economici selezionati, al fine di risolvere eventuali dubbi circa la documentazione posta a base di gara e le modalità di svolgimento del dialogo. Inoltre, nei trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione, ai partecipanti selezionati è concessa la possibilità di recedere dalla procedura.

Un’altra novità riguarda i termini massimi di espletamento della procedura: ai sensi dell’art. 1 Allegato I.3 al Codice, il dialogo competitivo deve concludersi entro sette mesi, fatta comunque salva la possibilità per il RUP di prorogare tale termine a fronte di esigenze eccezionali e adeguatamente motivate.

Quelle appena descritte rappresentano le novità più rilevanti previste dal D. Lgs. 36/2013 rispetto al precedente Codice.

Per il resto, infatti, il legislatore ha mantenuto l’impianto originario, confermando le disposizioni che connotano questa peculiare procedura, come ad esempio la possibilità di prevedere premi per i partecipanti al dialogo utilmente posizionati in graduatoria finale (comma 3) oppure quella di condurre negoziazioni con l’aggiudicatario per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell’offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto (comma 7), a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

Seppur all’apparenza la procedura di dialogo competitivo potrebbe risultare complessa e di difficile gestione e per questo poco utilizzata in Italia, la stessa permette di far fronte a situazioni peculiari in cui la stazione appaltante, chiarite le proprie esigenze e finalità, non è in grado di declinare le modalità con cui perseguirle. 

Attraverso lo strumento del dialogo, quindi, è possibile ridurre il divario con gli operatori economici del mercato e di utilizzare al meglio l’esperienza degli stessi, sempre nel rispetto dei principi di parità di trattamento e tutela della riservatezza.

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