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10 Giugno 2022
Possesso dei requisiti da parte della mandataria: il caso del raggruppamento misto
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a considerare il caso del possesso de requisiti nell’ambito di un raggruppamento misto, in cui rilevava un sub-raggruppamento orizzontale con quote di esecuzione paritarie al 50%.
Né consegue una delle prime applicazioni della decisione della Corte di Giustizia Europea relativa all’art. 83 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Il Consiglio di Stato, chiamato alla riforma della sentenza emessa dal TAR per il Veneto, ha avuto l’occasione per esaminare la disciplina del possesso dei requisiti di partecipazione in caso di raggruppamento misto e sub-raggruppamenti orizzontali, anche alla luce della statuizione della Corte di Giustizia con la sentenza, 28.04.2022, nella Causa C-642/20.
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Il caso esaminato dal Consiglio di Stato
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Il caso specifico riguarda una procedura per l’affidamento del contratto di appalto integrato per la realizzazione della nuova sede della Scuola di Ingegneria – Hub dell’Innovazione dell’Università di Padova.
L’aggiudicatario aveva partecipato alla gara nella forma di un RTI misto, con l’assegnazione della totalità dei lavori afferenti alla categoria prevalente OS 32 “Strutture in legno” alla capogruppo mandataria del raggruppamento stesso. Le lavorazioni rientranti nelle ulteriori categorie scorporabili sono invece state ripartite tra le altre imprese componenti il raggruppamento, con la creazione di singoli sub-raggruppamenti di natura orizzontale, tra i quali figura il sub-raggruppamento orizzontale costituito tra due mandanti per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG1. In particolare, le quote di esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG1 sono state ripartite al 50% tra queste sole due mandanti del RTI.
Contro tale aggiudicazione è stato promosso ricorso dal secondo classificato, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010 e dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 – oltre che dell’art. 7.4.2 di pag. 21 del Disciplinare di gara.
Il ricorrente evidenzia che tali disposizioni troverebbero applicazione anche nei raggruppamenti di tipo misto, ai quali sarebbe imposto, con riferimento a ciascuna delle categorie di lavori di cui si compone l’appalto e che sono ripartite tra gli operatori aderenti al R.T.I. misto, di individuare una ditta mandataria, tenuta necessariamente ad assumere una quota di esecuzione maggiore rispetto a quello attribuita alle imprese mandanti.
L’impugnativa è quindi sostanzialmente incentrata sulla quota di esecuzione delle lavorazioni OG1 assunte, al 50% per ciascuna, dalle due mandanti
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L’interpretazione fornita dal Consiglio sul possesso maggioritario dei requisiti nel RTI misto
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Il Consiglio di Stato, con la propria sentenza, ripercorre l’interpretazione giurisprudenziale sul punto, prima dell’intervento della sentenza della Corte di Giustizia del 28.04.2022.
Nell’interpretazione dei giudici di Palazzo Spada, nei raggruppamenti misti, ai fini di una legittima partecipazione alla gara, la capogruppo mandataria deve essere qualificata ed eseguire i lavori in misura maggioritaria in relazione alla categoria prevalente indipendentemente e a prescindere dal fatto che esista, eventualmente, nel medesimo raggruppamento, un’altra impresa mandante che esegua prestazioni relative a una o più categorie scorporabili, il cui valore complessivo sia superiore a quello dei lavori svolti dalla stessa mandataria.
Con riferimento alla categoria prevalente, deve esservi coincidenza tra la mandataria dell’intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento. Nelle associazioni miste, infatti, la mandataria è identificata con l’impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente e, nel caso in cui quest’ultima sia assunta da più imprese (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale), dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le lavorazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti.
In tale contesto, l’art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici, prevedendo che la mandataria dovesse possedere i requisiti ed eseguire la prestazioni in misura maggioritaria, ove riferito anche agli appalti di lavori, è stato interpretato, compatibilmente col sistema di qualificazione vigente per gli esecutori di lavori pubblici (quindi, allo stato, compatibilmente con l’art. 92, commi 2 e 3, del DPR n. 207 del 2010) e con l’art. 48, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici, di modo che il detto elemento “maggioritario” era da ritenersi soddisfatto nel caso di raggruppamenti di tipo misto, dalla circostanza che l’impresa capogruppo mandataria esegua per intero i lavori della categoria prevalente ovvero, in caso di sub-raggruppamento orizzontale nella medesima categoria, che possegga i requisiti in misura maggioritaria, comunque non inferiore al 40%, ed esegua la prestazione prevalente in misura maggioritaria
Come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado la normativa asseritamente violata si riferisce al diverso aspetto della misura dei requisiti di qualificazione che deve essere posseduta dai componenti del Raggruppamento. Richiamando il giudice di primo grado, il Consiglio di Stato, ribadisce le differenze tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione. Nello specifico:
- i requisiti di qualificazione, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione dell’appalto messo a gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa eventualmente aggiudicatogli;
- la quota di partecipazione rappresenta la percentuale di “presenza” della singola impresa all’interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della Stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto;
- la quota di esecuzione è la parte di lavoro, servizio o fornitura che verrà effettivamente realizzato da ciascuna dell’imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di affidamento dell’appalto”.
Ribadite queste nozioni, si può osservare che l’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010, prescrive specifiche regole con riferimento ai requisiti di partecipazione (o qualificazione), laddove la disciplina delle quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori richiede di rispettare i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione, non di coincidere, infatti è riconosciuta piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 27.03.2019).
Tornando al caso di specie, quindi l’aspetto rilevante al fine di stabilire la violazione, o meno, dell’art. 92 comma 2 del DPR n. 207 del 2010, cioè il rispetto dei requisiti di qualificazione (nel caso specifico, il possesso delle adeguate attestazioni SOA richieste per la categoria di lavori) non è stato contestato. La quota di esecuzione del 50% delle lavorazioni OG1 assunta dalle due mandanti è conforme ai requisiti di qualificazione da esse posseduti, coincidenti con la qualificazione SOA.
Resta da segnalare che, ove non fosse intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia, sarebbe rimasta astrattamente censurabile la ripartizione al 50% dell’esecuzione dei lavori di cui alla categoria scorporabile OG1. La giurisprudenza costante del Consiglio di Stato infatti – da ultimo con la sentenza n. 796 del 04/02/2022 – in caso di raggruppamento misto, stabiliva che ogni sub-raggruppamento dovesse essere esaminato autonomamente. Ne conseguiva che nel sub-raggruppamento orizzontale per la prestazione secondaria una delle imprese (in ipotesi anche diversa dalla mandataria complessiva) dovesse assumere il servizio in quota maggioritaria, assumendo per tale parte il ruolo di “sub-mandataria” in quanto relativa appunto al sub-raggruppamento.
La giurisprudenza, in vigenza dell’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, ritenne quindi necessario che il sub-raggruppamento orizzontale fosse dotato di una capogruppo mandataria, identificabile eventualmente anche in via implicita dalla maggior quota di partecipazione ed esecuzione. Conseguentemente, in caso di sub-raggruppamento orizzontale caratterizzato dalle quote paritarie al 50%, non poteva considerarsi soddisfatto l’obbligo di designazione di una mandataria e il sub-raggruppamento risultava strutturato in senso difforme rispetto all’obbligo della stessa mandataria di assunzione dei requisiti ed esecuzione in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.
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