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23 Febbraio 2024

Appalti Pubblici in ambito PNRR: ANAC ratifica la revoca dell’aggiudicazione in caso di inadempienza dell’esecuzione anticipata

Appalti Pubblici in ambito PNRR: ANAC ratifica la revoca dell’aggiudicazione in caso di inadempienza dell’esecuzione anticipata

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente stabilito, tramite il parere precontenzioso del 31 gennaio 2024 n. 51, come sia legittimo per una Stazione Appaltante revocare l’aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori a causa del mancato adempimento dell’operatore economico nel procedere con urgenza all’avvio dei lavori antecedentemente alla stipula del contratto.

Secondo l’ANAC, tale parere trova fondamento giuridico all’interno del Codice dei Contratti, anche con riferimento alle opere realizzate in ambito PNRR.

Nei fatti in esame, la Stazione Appaltante ha precisato che l’operatore economico era pienamente consapevole dell’assegnazione a lui favorevole e della possibilità di avviare i lavori in anticipo. Ciò è attestato dalla firma del modulo di disponibilità a iniziare le prestazioni lavorative, se richiesto, prima della conclusione del contratto.

L’ANAC sottolinea, all’interno del proprio parere, che questa procedura è consentita anche e specialmente per gli appalti inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di rispettare le tempistiche cruciali degli interventi.

L’operatore economico tuttavia non si è solo reso inadempiente, non rispettando i termini indicati dalla Stazione Appaltante per l’inizio dei lavori,  ma ha anche contestato il successivo ritiro dell’aggiudicazione da parte di quest’ultima, specificando che non sarebbe stato possibile richiederle di procedere con l’esecuzione, in quanto non vi era stato nessun tipo di provvedimento formale di aggiudicazione.

Nonostante la contestazione dell’operatore economico, l’ANAC ha ribadito che il provvedimento di revoca è legittimo in caso di inadempienza, secondo le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

All’interno del proprio excursus sul panorama normativo vigente, l’ANAC sottolinea come il proprio parere trovi conforto non solo nel nuovo Codice dei Contratti 36/2023, in particolare all’articolo 225 comma 8 dello stesso, ma anche in base al c.d. Decreto semplificazioni del 16 Luglio 2020, convertito in legge nel settembre dello stesso anno. L’articolo del Codice sopra richiamato va letto alla luce delle nuove decisioni giurisprudenziali (TAR Lazio Sez. II bis, 3/1/2024 n. 134), in base alle quali, in ambito PNRR, si continuano ad applicare le norme speciali sul tema (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non più gli istituti appartenenti al precedente Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016.

Partendo da quanto detto sopra, l’ANAC si rifà dunque agli istituti vigenti all’interno del nuovo Codice, il quale prevede che la Stazione Appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto previa verifica dei requisiti dell’aggiudicatario. Inoltre, l’esecuzione anticipata può essere avviata anche prima della stipula del contratto per motivi validi, come quelli di urgenza. 

A maggior ragione, sottolinea l’ANAC, dal dato testuale del già richiamato art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023, emerge la necessaria e non interrotta applicazione dei decreti legge n. 77 del 2021 e 24 febbraio 2023, n. 13 (in tema PNRR), i quali al proprio interno fanno specifico richiamo alla possibilità di avvio dell’esecuzione dei lavori anticipatamente al provvedimento formale di aggiudicazione, anche con richiami agli istituti del vecchio Codice.

Da qualsiasi parte si voglia guardare, il parere dell’ANAC è abbastanza chiaro nel condannare il comportamento dell’operatore economico, il quale aveva piena conoscenza dell’aggiudicazione e dell’urgenza nell’avviare i lavori, ma ha procrastinato l’adesione a causa di ostacoli prevalentemente formali. La Stazione Appaltante ha quindi legittimamente revocato l’aggiudicazione a causa di tali comportamenti contrari ai principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.

In sintesi, l’opinione dell’ANAC conferma che la revoca dell’aggiudicazione di un appalto pubblico è legittima in caso di inadempimento dell’operatore economico nell’esecuzione anticipata dei lavori, come previsto dalle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Tale interpretazione mira a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti, specialmente quelli inclusi nei piani di ripresa economici e infrastrutturali come il PNRR.

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