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03 Ottobre 2025
Il Bando Tipo Anac: novità riscontrate

Con delibera 16.9.2025 n. 365, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il bando-tipo per servizi e forniture.
Di seguito, in sintesi, alcune delle novità riscontrate.
Per quanto riguarda la parte attinente al funzionamento della piattaforma, l’ANAC propone un’agevolazione procedurale, disponendo che, in caso di concessione di proroghe o riapertura dei termini per un periodo ulteriore di 48 ore, rispetto alla scadenza indicata nel bando, a causa del malfunzionamento della Piattaforma telematica in uso, le Stazioni appaltanti dovranno provvedere soltanto alle pubblicazioni su PAD e sito, senza procedere anche alle rettifiche del bando di gara, né alla riedizione della procedura.
Ulteriori agevolazioni sono accordate ai soggetti extra-UE, i quali potranno accedere con un sistema di identità digitale compatibile con la PAD, cioè un sistema che garantisca un Level of Assurance pari o superiore a 3 secondo la ISO/IEC 29115. Conseguentemente le PAD dovranno essere pronte a recepire tali indicazioni.
Con riferimento ai documenti di gara, l’ANAC introduce tra gli allegati il progetto del servizio o della fornitura, documento della fase di progettazione della procedura.
La ratio di tale inserimento è sicuramente da ravvisare nella necessità di aiutare i concorrenti nella lettura degli atti per evidenziare correttamente gli obiettivi perseguiti dall’ente con la relativa gara.
E ancora, in funzione deflattiva del contenzioso, viene invece prevista la possibilità di allegare l’accordo di collaborazione.
Con riguardo alla sezione del bando tipo dedicata all’oggetto dell’appalto non si riscontrano innovazioni nella parte attinente ai costi della manodopera. A tal proposito parrebbe cristallizzarsi l’interpretazione maggioritaria in giurisprudenza per la quale è riconosciuta la possibilità di ribasso dei suddetti costi.
Prova ne è che si ventila ancora la possibilità di ribassare tali costi a patto che ci siano specifiche condizioni come migliore organizzazione aziendale e sgravi fiscali che non inficiano nella tutela dei lavoratori.
Per quanto concerne la tabella degli importi, il bando tipo aggiunge il riferimento al codice ATECO. Inoltre, viene messa in risalto la facoltà di riconoscere il premio di accelerazione agli aggiudicatari, ciò evidentemente per contribuire al favor partecipationis.
Con riguardo alla durata dell’appalto, l’ANAC ha finalmente introdotto la distinzione tra forniture ad esecuzione istantanea e forniture ad esecuzione continuata.
Nelle prime si specifica il termine di consegna; mentre nelle seconde permane la dicitura del precedente bando tipo. Ad ogni buon conto, tale distinzione ha collegamenti con la revisione dei prezzi; difatti nel nuovo documento di ANAC si mette in evidenza che solo nei contratti ad esecuzione continuata si applicano le norme revisionali del correttivo.
Per quanto riguarda la proroga tecnica, l’eccezionale previsione di questa è inserita con la relativa clausola nel paragrafo relativo alla durata; e verosimilmente pare essere quantificata nella riga generica “altre opzioni ove quantificabili”, considerando il periodo di proroga come coincidente con quello massimo di durata della procedura.
Altre novità sono riscontrate nella sezione relativa ai soggetti ammessi alla procedura.
Più precisamente, è previsto l’obbligo per tutti i consorzi di indicare le consorziate. E invero,
i consorzi stabili sono tenuti ad indicare solo le consorziate esecutrici, considerando che il bando tipo aggiornato prevede l’indicazione solo se il consorzio intende affidare le prestazioni a propri membri.
Per i consorzi diversi da quelli stabili vale la regola di indicazione delle consorziate per cui concorrono con la precisazione secondo la quale nel caso in cui un consorzio indichi come esecutore un altro consorzio, è necessario indicare le consorziate per cui concorrono ad eccezione dei consorzi stabili.
Gli altri consorzi sono invece sempre tenuti ad indicare le consorziate per cui concorrono.
In questa sezione è cristallizzato il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.
Nella parte dedicata all’avvalimento, e più precisamente dell’avvalimento premiale, il bando ricorda il divieto per cui l’ausiliaria non può partecipare alla medesima gara, operando dunque una sorta di presunzione di collegamento, salva la prova documentale che dimostri il contrario.
Sempre con riferimento all’avvalimento premiale, l’ANAC dà facoltà di scelta della collocazione del contratto di avvalimento premiale anche in busta amministrativa.
Infine, con riguardo al soccorso istruttorio, le modifiche introdotte sono dettate non dal Correttivo ma dalla giurisprudenza di merito che si è formata in materia.
Per quanto riguarda le questioni soccorribili, nel bando tipo si legge che è sanabile il mancato o omesso pagamento del contributo ANAC anche laddove questo venga effettuato dopo la scadenza della procedura di gara (conformemente con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 09.06.2025 n. 6).
Sono sanabili alcuni specifici errori della garanzia provvisoria come il non corretto ammontare o l’erronea indicazione del beneficiario.
È sanabile anche la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.
Con riguardo invece al difetto di sottoscrizione, quest’ultima è sanabile a condizione che “la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa”, come da giurisprudenza formatasi sul punto.
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