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08 Aprile 2022
Aggiornamenti comunitari in tema di economia circolare
Aggiornamenti comunitari in tema di economia circolare sono datati 30 marzo 2022.
Il 30 marzo 2022 la Commissione europea, ha pubblicato una proposta di aggiornamento delle norme comunitarie, focalizzandosi maggiormente sull’attenzione dei consumatori nella transizione verde, prevedendo delle specifiche forme di tutela, al fine di raggiungere, entro il 2050, la neutralità climatica.
Le proposte di revisione del diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori sono state annunciate nella “nuova agenda dei consumatori” e nel “piano d’azione per l’economia circolare”.
Le revisioni mirano a sostenere i cambiamenti del comportamento dei consumatori necessari per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal europeo.
In particolare, si tratterà di modificare la direttiva dei consumatori, prevedendo dei nuovi diritti all’informazione, nonché circa la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, intervenendo sul fenomeno del “greenwashing”, tutelando i consumatori da pratiche commerciali che impediscano loro di fare acquisti più sostenibili.
Con la proposta di aggiornamento della prima direttiva, i consumatori avranno diritto a ricevere ulteriori informazioni come la durabilità e la capacità/possibilità di riparazione dei prodotti. In base a tali fattori sarà possibile valutare con più precisione, in ottica di economia circolare, quanto un prodotto sia rispettoso dell’ambiente lungo tutto il suo ciclo di vita (dalla progettazione allo smaltimento).
Ci sarà l’obbligo per il venditore di informare l’acquirente della possibilità che il produttore del bene di consumo abbia previsto una garanzia commerciale di durata superiore ai due anni nonché dell’indice di riparabilità (se applicabile), altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, come la disponibilità di pezzi di ricambio o un manuale di riparazione. Per i dispositivi intelligenti e i contenuti e servizi digitali il consumatore dovrà essere informato anche in merito agli aggiornamenti del software forniti dal produttore.
Per i produttori e venditori ci sarà l’obbligo di fornire dette informazioni prima della vendita del bene e gli stessi saranno liberi di determinare la modalità di comunicazione ad esempio se attraverso sito web o se sull’imballaggio dei prodotti.
Con la proposta di modifica della seconda direttiva, la Commissione ha voluto rafforzare l’impianto normativo per contrastare sia l’incalzante fenomeno del “greenwashing” che le scorrette ed ingannevoli pratiche di falsa informazione dei prodotti stessi. E ciò anche al fine di salvaguardare il sopracitato diritto all’informazione.
Difatti, la proposta estende l’elenco delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali il professionista non può ingannare il consumatore tra cui: l’impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità.
Viene modificata la direttiva anche aggiungendo nuove pratiche all’attuale elenco – la cosiddetta “lista nera” – di pratiche commerciali sleali vietate.
“Le nuove pratiche comprenderanno, tra l’altro:
- omettere di informare i consumatori dell’esistenza di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità, come ad esempio un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo;
- formulare dichiarazioni ambientali generiche o vaghe laddove l’eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono “rispettoso dell’ambiente”, “eco” o “verde”, che suggeriscono o danno erroneamente l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali;
- formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto;
- esibire un marchio di sostenibilità avente carattere volontario che non è basato su un sistema di verifica da parte di terzi o stabilito dalle autorità pubbliche;
- omettere di informare che il bene dispone di una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale.
Infine, vengono valutate come nuove pratiche considerate ingannevoli – in base a una valutazione delle circostanze del caso – quelle con una formulazione di una dichiarazione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza contenere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili nonché senza un sistema di monitoraggio indipendente.
“
E’ chiaro che con tali proposte la Commissione voglia cristallizzare il ruolo dell’unione europea quale primo continente a raggiungere la carbon neutrality entro il 2050.
Così come risulta evidente che la Commissione voglia coinvolgere maggiormente i consumatori nella scelta di acquisti sostenibili consapevoli al fine di renderli attori protagonisti nella determinazione del mercato.
”
“Le proposte della Commissione saranno ora discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta adottate e recepite nella legislazione nazionale degli Stati membri, garantiranno ai consumatori il diritto a rimedi in caso di violazioni, anche attraverso la procedura di ricorso collettivo di cui alla direttiva relativa alle azioni rappresentative”.
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