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27 Febbraio 2026
Nuovi CAM Edilizia (DM 24 novembre 2025) continuità normativa e ricadute operative nel sistema degli appalti pubblici

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2026, sono stati adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, destinati a sostituire integralmente il precedente DM 23 giugno 2022, n. 256, come modificato dal decreto correttivo 5 agosto 2024.
L’intervento normativo non rappresenta un mero aggiornamento tecnico, ma si colloca in un percorso evolutivo che vede l’appalto pubblico trasformarsi sempre più da strumento di approvvigionamento a leva di politica ambientale, industriale e sociale. In questo quadro, i CAM edilizia assumono una funzione strutturale nel sistema degli appalti, rafforzando l’obbligo per le stazioni appaltanti di integrare in modo puntuale e sostanziale i criteri ambientali nella documentazione progettuale e di gara.
Il riferimento normativo primario resta l’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto ministeriale.
La formulazione della norma, in continuità con l’art. 34 del previgente d.lgs. 50/2016, conferma la natura cogente dei CAM, escludendo che possano essere considerati meri indirizzi programmatici o raccomandazioni prive di efficacia vincolante.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito tale impostazione. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4701/2024, ha ribadito che non è sufficiente un generico rinvio ai decreti ministeriali sui CAM, ma occorre una puntuale declinazione delle prescrizioni ambientali nella lex specialis di gara, evidenziando come la loro mancata esplicitazione non possa essere colmata attraverso un’eterointegrazione postuma o attraverso un rinvio implicito alla normativa vigente.
In questo contesto si inserisce il DM 24 novembre 2025, che riorganizza in modo sistematico la disciplina dei CAM edilizia, rafforzandone l’impianto prestazionale e integrando in maniera più esplicita il riferimento al ciclo di vita dell’opera.
Rispetto al DM 23 giugno 2022, il nuovo decreto accentua l’approccio basato su obiettivi ambientali misurabili, privilegiando requisiti fondati su performance energetiche, riduzione dell’impronta carbonica, contenuto di materiale riciclato, durabilità e disassemblabilità dei componenti.
L’attenzione non si concentra più soltanto sulle caratteristiche statiche dei materiali, ma si estende alla loro tracciabilità, alla provenienza, alla gestione del fine vita e alla coerenza con i principi dell’economia circolare. Tale impostazione appare coerente con il Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia e con la progressiva integrazione tra politiche ambientali europee e disciplina degli appalti pubblici, in un’ottica di allineamento agli obiettivi di neutralità climatica.
Ciò comporta un innalzamento del livello tecnico della verifica in capo alle stazioni appaltanti, le quali sono chiamate a valutare non soltanto la conformità formale dell’offerta, ma la sua effettiva rispondenza agli obiettivi ambientali dichiarati. In questa prospettiva, la fase di progettazione assume un ruolo centrale: la corretta integrazione dei CAM nella documentazione di gara presuppone una progettazione consapevole e strutturata, capace di tradurre i criteri ambientali in specifiche tecniche chiare e verificabili.
Le ricadute operative del DM 24 novembre 2025 sono significative. Le stazioni appaltanti dovranno procedere all’aggiornamento dei propri capitolati tipo, disciplinari e modelli standard, assicurando la piena coerenza tra progetto, specifiche tecniche e clausole contrattuali.
Il rischio di contenzioso non può essere sottovalutato. Una formulazione generica, incompleta o meramente riproduttiva dei CAM può esporre la procedura a impugnazioni, soprattutto laddove i criteri ambientali incidano in modo sostanziale sulla struttura dell’offerta tecnica.
Per gli operatori economici, il nuovo quadro normativo impone un salto qualitativo nell’organizzazione interna e nella gestione della supply chain. La conformità ai CAM edilizia non può essere affrontata come un adempimento residuale, ma richiede un’integrazione tra area tecnica, ufficio acquisti e funzione compliance ESG. L’investimento in certificazioni ambientali, tracciabilità dei materiali e sistemi di gestione ambientale diventa un elemento competitivo, incidendo direttamente sulla qualità dell’offerta tecnica e sulla capacità di rispondere ai criteri premianti eventualmente previsti dalla stazione appaltante.
La sostenibilità, in questo scenario, non rappresenta un elemento accessorio dell’offerta, ma una componente strutturale che incide sull’ammissibilità e sulla valutazione complessiva della proposta.
Il DM 24 novembre 2025 conferma, dunque, l’evoluzione dell’appalto pubblico verso una dimensione multipolare, nella quale la funzione economica si intreccia con finalità ambientali e sociali.
La sostenibilità diventa parametro di legittimità della procedura e criterio di valutazione dell’offerta, imponendo alle stazioni appaltanti un approccio più strutturato e agli operatori economici una maggiore maturità organizzativa.
In tale scenario, l’appalto pubblico si conferma non soltanto come strumento di acquisizione di lavori e servizi, ma come leva determinante per orientare il settore delle costruzioni verso modelli coerenti con la transizione ecologica delineata a livello europeo.
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