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27 Settembre 2024
Il vademecum ANAC per gli affidamenti diretti. Prima parte: il principio del risultato e di rotazione
Lo scorso 30 luglio il Consiglio dell’ANAC ha approvato il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro”.
Il documento contiene conferme rispetto all’attuale prassi giurisprudenziale ed alcune novità interpretative rispetto alla prassi già in corso rispetto all’applicazione e deroga del nuovo principio del risultato e del già noto principio di rotazione.
In primo luogo, l’ANAC conferma che, in caso di affidamenti diretti, non è obbligatoria la richiesta di più preventivi prima di procedere alla decisione di contrarre al fornitore individuato, così come non è necessario effettuare indagini preliminari di mercato.
Di fatto, l’affidamento diretto non si configura come una procedura di gara, in quanto è demandata alla responsabilità del RUP l’individuazione dei criteri che concorrono all’individuazione dell’operatore economico. Il vademecum richiama infatti le sentenze del CDS secondo cui “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.
Si conferma inoltre nel vademecum la possibilità di utilizzare procedure cosiddette “pro-competitive”, ovvero procedure aperte o negoziate anche con i valori soglia degli affidamenti diretti. Richiama infatti l’ANAC il bilanciamento tra il principio di concorrenza con il nuovo principio del Risultato, introdotto nel nuovo codice, che impone alle Stazioni Appaltanti di perseguire, appunto, il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività.
Pertanto, ricorda sempre l’ANAC nel Vademecum, che “il principio di risultato impone al RUP di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della Stazione Appaltante”.
Passando quindi all’analisi del principio di rotazione – che abbiamo già trattato nel blog all’articolo Nuovo codice e principio di rotazione – Blog – Martino & Partners (martinopartners.com) – l’ANAC osserva nel Vademecum che il legislatore non abbia previsto alcun riferimento ad un arco temporale entro cui applicare il principio di rotazione.
Si ricorda, tuttavia, che tale arco temporale non era indicato nemmeno nel precedente D. Lgs. 50/2016, ma solo nelle Linee Guida ANAC n. 4, non più in vigore. Ad ogni modo nel Vademecum, ANAC sostiene che “il contraente uscente deve di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa Stazione Appaltante.”
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In altre parole, secondo l’ANAC il principio di rotazione è indipendente dalla data di affidamento dell’incarico al fornitore uscente.
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Su tale questione ci aspettiamo futura giurisprudenza in merito, tenuto conto dell’obbligo di programmazione triennale delle Stazioni Appaltanti, che tra l’altro non deve tener conto degli affidamenti diretti.
Nel mentre, le Stazioni Appaltanti possono agire legalmente ed ovviare al problema della rotazione tramite lo strumento contrattuale dell’Accordo Quadro, che, se utilizzato per aggiudicare un affidamento diretto ad un solo fornitore, non necessità l’obbligo di applicazione del principio di rotazione in caso di emissione di più contratti applicativi dell’AQ allo stesso fornitore.
Il Vademecum ANAC infatti ribadisce che “nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni degli affidamenti diretti”.
Approfondiremo l’argomento sulle indicazioni di ANAC rispetto all’Accordo Quadro la prossima settimana.
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