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07 Luglio 2023
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta le linee guida per la compilazione del DGUE
Nota Prot. n. 6212 del 30/06/2023
Come noto, il DGUE è un modello auto-dichiarativo europeo, standardizzato, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Al suo interno sono contenute tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ ente concedente.
È utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Inoltre, è documento di accompagnamento all’offerta, nelle procedure aperte; nonché alla richiesta di partecipazione, nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Esso è utilizzato anche nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice. Al contrario, negli ulteriori casi disciplinati dall’ articolo 76, comma 2, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente la possibilità di richiederne l’utilizzo.
Il D.Lgs. n. 36/2023, peraltro, all’articolo 52, dispone che per le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In tali casi, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando la standardizzazione e l’uniformità.
La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle specifiche tecniche, emanate da AgID, che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.
In sintesi, il documento unico è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, con cui l’operatore economico attesta, in sintesi, di:
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
- rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota prot. n. 6212 del 30.06.2023, ha fornito indicazioni relative alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, in vista dell’acquisizione di efficacia del D.Lgs. 36/2023.
Questo comunicato ha aggiornato le Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016: al suo interno si precisa che i riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dalle corrispondenti disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023; pertanto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, “nelle more del tempestivo aggiornamento” degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.
In estrema sintesi, Il DGUE come descritto dal suindicato comunicato, consta di sei parti, e precisamente:
- la Parte I contiene le informazioni relative alla procedura e alla stazione appaltante o all’ente concedente;
- la Parte II riguarda le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti di cui all’articolo 94 co. 3;
- la Parte III ha ad oggetto le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice);
- la Parte IV elenca requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- la Parte V, da compilare solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione, contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice;
- la Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – le prove documentali pertinenti.
Tra gli altri, appaiono tuttavia controversi alcuni aspetti: ad esempio, nella sez. c) della parte II, con riguardo all’avvalimento premiale, si prevede che “l’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell’offerta, a cui può essere collegato l’incremento premiale”. Ciò posto, si può riflettere su come questa previsione possa coniugarsi con le indicazioni puntuali dell’art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, che impone, peraltro, all’operatore economico di allegare il contratto di avvalimento.
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