• Criteri di valutazione e trasparenza nelle gare pubbliche: le indicazioni della Delibera ANAC n. 106/2026

    Blog

Home   |   Blog   |   Criteri di valutazione e trasparenza nelle gare pubbliche: le indicazioni della Delibera ANAC n. 106/2026


24 Aprile 2026

Criteri di valutazione e trasparenza nelle gare pubbliche: le indicazioni della Delibera ANAC n. 106/2026

Criteri di valutazione e trasparenza nelle gare pubbliche: le indicazioni della Delibera ANAC n. 106/2026

La Delibera ANAC n. 106 del 24 marzo 2026 si colloca nell’ambito dell’attività di vigilanza dell’Autorità in materia di contratti pubblici, offrendo rilevanti indicazioni operative sulla corretta impostazione dei criteri di valutazione nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il provvedimento trae origine dall’esame di una procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, nell’ambito di un più ampio intervento di rigenerazione urbana, e si conclude con l’accertamento di plurime criticità che, considerate nel loro complesso, sono ritenute idonee a incidere sul corretto svolgimento della procedura.

In primo luogo, l’Autorità si sofferma sulla disciplina del criterio premiale della prossimità territoriale, al quale la stazione appaltante aveva attribuito un peso significativo, pari a 15 punti su 90 dell’offerta tecnica, senza tuttavia procedere a una adeguata specificazione delle modalità di applicazione. Il disciplinare si limitava infatti a prevedere che “sarà valutata positivamente la presenza della sede operativa nell’ambito territoriale di realizzazione dell’opera”, senza chiarire né i parametri oggettivi di valutazione né la graduazione del punteggio.

Tale impostazione è stata ritenuta non conforme al quadro normativo, in quanto, come evidenziato dall’Autorità, “il criterio della prossimità territoriale – in quanto criterio premiale – deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis di gara al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione”. La mancanza di una definizione puntuale impedisce, infatti, agli operatori economici di formulare offerte consapevoli e, al contempo, amplia eccessivamente la discrezionalità della commissione giudicatrice, con il rischio di introdurre elementi di arbitrarietà.

In questo senso, la delibera sottolinea come la predeterminazione dei criteri sia funzionale anche “ad evitare possibili strumentalizzazioni e arbitri in sede di valutazione delle offerte”, ribadendo che la trasparenza e la prevedibilità costituiscono elementi imprescindibili delle procedure di gara.

L’Autorità richiama inoltre un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico può essere considerato sufficiente motivazione solo laddove i criteri siano adeguatamente articolati e delimitati, mentre “in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici”, con conseguente aggravio procedimentale e potenziale esposizione a contenzioso.

Accanto a tale profilo, la delibera evidenzia un’ulteriore violazione connessa alla mancata previsione, tra i criteri premiali, del possesso della certificazione della parità di genere. Sul punto, l’ANAC ribadisce in modo netto che “la lex specialis di gara deve includere tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere”, in attuazione dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. La previsione risponde a una precisa finalità di policy, volta a incentivare l’adozione da parte delle imprese di modelli organizzativi orientati all’equità e all’inclusione, premiando quelle realtà che abbiano già intrapreso percorsi strutturati in tal senso.

L’omissione, pertanto, non può essere considerata meramente formale né sanata ex post, anche qualora gli operatori aggiudicatari risultino comunque in possesso della certificazione, in quanto ciò che rileva è la corretta impostazione ex ante della lex specialis.

Ulteriore elemento di criticità riguarda le modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, risultate difformi rispetto alle previsioni del disciplinare sia per l’offerta tecnica sia per quella economica. In particolare, sono emerse incongruenze nella ripartizione dei punteggi massimi tra i diversi criteri, nonché errori nel calcolo del punteggio economico, effettuato sulla base del prezzo offerto anziché del ribasso percentuale previsto. Tali anomalie, pur successivamente oggetto di rettifica mediante ricalcolo, evidenziano come la valutazione sia stata inizialmente condotta sulla base di criteri “profondamente difformi rispetto a quelli predeterminati”, con conseguente alterazione del modello valutativo delineato dalla documentazione di gara.

L’Autorità chiarisce inoltre che simili errori “lungi dal rappresentare un mero errore materiale” incidono sulla correttezza complessiva della procedura, in quanto compromettono la coerenza tra le regole fissate nella lex specialis e l’operato della commissione giudicatrice, che costituisce un presupposto essenziale di legittimità. Alla luce delle considerazioni svolte, l’Autorità perviene all’accertamento della sussistenza di criticità rilevanti, invitando la stazione appaltante a valutare le iniziative più opportune, anche in autotutela, e raccomandando per il futuro un rigoroso rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Il provvedimento è particolarmente rilevante per la chiarezza con cui ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di affidamenti pubblici: la necessità di una puntuale e trasparente predeterminazione dei criteri di valutazione, l’obbligatorietà dell’inserimento dei criteri premiali previsti dalla legge, tra cui quello relativo alla certificazione della parità di genere, e l’esigenza di una rigorosa coerenza tra le regole di gara e l’operato della commissione giudicatrice.

In tale prospettiva, la Delibera n. 106/2026 rappresenta un significativo richiamo per le amministrazioni aggiudicatrici a una più attenta progettazione delle procedure di gara, nella consapevolezza che la qualità della lex specialis e la corretta applicazione dei criteri valutativi costituiscono condizioni imprescindibili per garantire trasparenza, concorrenza effettiva e buon andamento dell’azione amministrativa.

Ti è piaciuto questo articolo?