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29 Novembre 2024
Controlli e verifiche in fase esecutiva: le indicazioni dell’ANAC
Con Delibera n. 497/2024, l’ANAC fornisce indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture.
Al fine di garantire maggior efficienza dell’attività di controllo, l’Autorità ritiene, in primo luogo, che sia necessario già in fase di redazione della documentazione di gara:
- Delimitare in modo chiaro e puntuale i ruoli e le funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli nel caso concreto, nonché prevedere ispezioni a sorpresa con cadenza periodica;
- Predisporre una check list di verifica con l’individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall’offerta tecnica dell’appaltatore;
- Predisporre schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore;
- Prevedere in maniera esaustiva le fattispecie di inadempimento che danno luogo all’applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento;
- Prevedere specifiche modalità di verifica e controllo delle migliorie offerte dall’appaltatore in sede di gara, oltre che le conseguenze connesse all’inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.
Sul punto, l’ANAC segnala infatti come spesso il controllo operato dai DEC e dai RUP sia solo successivo e avviato a seguito di segnalazioni da parte dell’utenza. Sarebbe quindi auspicabile intervenire prima del verificarsi di situazioni patologiche.
In secondo luogo, l’Autorità si sofferma sulla necessità che le Stazioni Appaltanti implementino la struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli. In applicazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, infatti, è necessario formare in modo appropriato il personale preposto alle verifiche e controlli, nonché prevedere risorse e strumentazioni più adeguati a garantire la completezza, la correttezza e l’effettività del controllo.
Inoltre, l’ANAC evidenzia come, nella maggior parte dei casi esaminati, i soggetti preposti ai controlli si limitano ad effettuare unicamente attività di natura formale, non fornendo alcuna dimostrazione concreta dell’effettivo svolgimento dei controlli stessi, anche dal punto di vista sostanziale. Per ovviare a tale situazione, l’Autorità ritiene necessario che i soggetti deputati ad accertare la conformità delle prestazioni rese dall’operatore economico svolgano un’articolata attività di verifica, rilasciando le attestazioni periodiche di regolare esecuzione del servizio.
Un altro aspetto fondamentale in ambito di verifiche e controlli in fase esecutiva, prosegue l’ANAC, concerne l’attività di verbalizzazione delle risultanze di tali controlli. L’articolo 31 comma 2 dell’Allegato II. 14 al D.Lgs. 36/2023, infatti, prevede che le attività di controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture «devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale».
In caso contrario, non vi sarebbe alcuna evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall’appaltatore durante l’esecuzione del contratto.
L’Autorità ricorda, infine, che le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva. Tale utilizzo consente di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte, dando adeguata contezza di ogni passaggio e di ogni valutazione effettuata.
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