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03 Maggio 2024

Il principio di risultato e i due criteri di indirizzo

Il principio di risultato e i due criteri di indirizzo

L’art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 presenta il “principio del risultato” come il “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”.

Nella sentenza del TAR Emilia Romagna 29 aprile 2024, n. 98, sono stati definiti due criteri di indirizzo cui far riferimento, per valutare la possibilità di applicare il principio anzidetto, e cioè:

  • il “criterio temporale” della tempestività di affidamento ed esecuzione del contratto, sulla scorta del quale le Stazioni Appaltanti superano le situazioni di inerzia o di impasse, dovute alla difficoltà interpretativa delle norme. Conseguentemente, si richiama il principio del risultato al fine di trovare la regola da applicare al caso concreto, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • il “criterio qualitativo” dell’efficienza ed economicità dell’affidamento ed esecuzione del contratto, in virtù del quale le Amministrazioni devono optare per la soluzione che permetta di ottimizzare il legame tra il profilo tecnico-qualitativo dell’offerta e quello economico del prezzo da corrispondere.

Nella caso in esame, il ricorrente invocava il principio del risultato per opporsi alla revoca dell’aggiudicazione, nonostante la propria offerta, pur essendo più vantaggiosa sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo, non era rispondente ai requisiti tecnici indicati nel Capitolato.

La ricorrente, inoltre, lamentava che con la determina di revoca dell’aggiudicazione fossero stati violati i principi di equivalenza e del favor partecipationis.

Quanto alla violazione del principio del favor partecipationis, evidenziava che la lettura data dalla Stazione Appaltante alle previsioni della lex specialis avrebbero consentito la partecipazione alla gara soltanto ad un operatore economico, in quanto unico titolare di un decreto di approvazione in cui era presente un riferimento alle funzionalità del dispositivo, oggetto di appalto, ai sensi della norma UNI 10772:2016.

Con riferimento invece alla violazione del principio del risultato, sottolineava che l’Amministrazione dovesse tendere al miglior risultato possibile, a tutela dell’interesse pubblico.

Per quanto riguarda la presunta equivalenza dei prodotti e la violazione del principio del favor partecipationis, nella sentenza in esame si legge che la revoca dell’aggiudicazione è motivata non perché il Decreto Ministeriale di approvazione non contiene il riferimento alla norma UNI ISO 10772:2016, ma per la mancata conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche presenti nel Capitolato.

Il TAR aggiunge, inoltre, che il comma 1, art. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che “Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

Nel caso di specie, quindi, viene dedotta la violazione del “criterio qualitativo” dell’efficienza ed economicità dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto previsto dal principio del risultato, poiché l’Amministrazione aveva revocato l’aggiudicazione disposta a favore dell’operatore economico che aveva proposto la migliore offerta tecnica ed economica.

Giova tuttavia evidenziare che il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza si pongono come limite cui devono sempre fare riferimento il principio del risultato e il “criterio qualitativo” dell’efficienza ed economicità dell’affidamento ed esecuzione del contratto.

Assume quindi il TAR che la Stazione Appaltante si è “auto-vincolata” prevendo l’indicazione, nella lex specialis, di specifici requisiti tecnici dell’offerta. Conseguentemente non è possibile invocare il principio di risultato per giustificare la scelta di un’offerta che seppur economicamente vantaggiosa, non rispecchi tali requisiti, tenuto conto che ciò andrebbe in contrasto con il principio di legalità e con quello della par condicio competitorum.

Tanto premesso, l’offerta tecnica della ricorrente, anche se più vantaggiosa sotto il profilo qualitativo dell’efficienza ed economicità, risulta non conforme alla lex specialis del Capitolato speciale d’appalto. Talché se la Stazione appaltante non avesse revocato l’aggiudicazione, applicando il principio del risultato, come richiesto dalla ricorrente, avrebbe violato il principio di legalità e quello della par condicio competitorum.

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