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15 Luglio 2022
Infungibilità: un recente parere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
E’ possibile ricorrere ad un affidamento diretto (alias procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) per importi superiori alle soglie?
La doppia lettura dell’art. 63 del codice appalti e la linea guida n. 8 dell’ Anac conferiscono già questa possibilità.
Di fatto, le stazioni appaltanti, dopo aver verificato “rigorosamente” l’esistenza dei presupposto che giustificano l’infungibilità del prodotto o del servizio che si intende acquistare possono ovviare al processo competitivo e, in particolare ai principi di trasparenza e concorrenzialità.
In tale contesto, un recente parere del MIMS conferma quanto già la prassi delle stazioni appaltanti aveva messo in pratica. La rigorosità deve essere accertata con consultazioni di mercato e con le massime forme di pubblicità ammesse dall’ordinamento, che garantiscano le amministrazioni che il bene che si intende affidare sia “l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno”.
Il parere del MIMS riveste carattere di novità rispetto alle linee guida ANAC in quanto esplicita che il concetto di infungibilità, al fine di ovviare alle procedure soprasoglia, debba essere contemporaneamente:
- di prodotto
e
- di venditore
“
In altre parole il prodotto deve essere infungibile in quanto accertato rigorosamente che sia unico e sia messo a disposizione da un solo operatore economico.
”
Accertata quindi l’infungibilità con ogni forma di pubblicità sia di prodotto sia di venditore la stazione appaltante può procedere all’alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fornendo adeguata motivazione dell’istruttoria condotta nella determina a contrarre. Il consiglio, in tale determina è quello di enfatizzare le questioni tecniche che obbligano la stazione appaltante a soddisfare il fabbisogno tramite unico “prodotto” e unico “venditore” e dare atto di tutte le forme di pubblicità che sono state attivate per accertare rigorosamente l’infungibilità del bene o servizio.
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