• Nuovo codice appalti e principio di rotazione

    Blog

Home   |   Blog   |   Nuovo codice appalti e principio di rotazione


17 Febbraio 2023

Nuovo codice appalti e principio di rotazione

Le novità e le conferme

Nuovo codice appalti e principio di rotazione

Come noto, il decreto legislativo 50/2016 impone alle stazioni appaltanti che lanciano procedure negoziate cosiddette “sottosoglia”, o affidamenti diretti anche senza la valutazione di più preventivi, di applicare il cosiddetto principio di rotazione.

Il principio di rotazione, citato all’art. 36 del codice e descritto nelle linee guida Anac n. 4, si applica negando l’invito al fornitore uscente a ai concorrenti non aggiudicatari, della procedura negoziata o dell’affidamento immediatamente precedente.

Il cosiddetto nuovo codice, sotto questo motivo, introduce un elemento di novità. Infatti, dalla lettura dell’articolo 49 c. 1, “in applicazione del principio di rotazione, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

La rotazione, quindi, non si applica più sui concorrenti non aggiudicatari, ma solo sul fornitore uscente, al quale è vietato affidare due incarichi consecutivi.

Resta invece confermato l’ambito di applicazione del principio di rotazione, il quale va delimitato “allo stesso settore merceologico” in caso di forniture, alla stessa categoria di opere (SOA) in caso di lavori, oppure allo stesso settore di servizi. Quindi, nel caso in cui un fornitore sia iscritto nell’albo della stazione appaltante (o negli albi delle centrali di committenza, come ad esempio il MEPA) su categorie merceologiche o settori o SOA differenti, resta confermato che la rotazione non vada applica.

Il nuovo codice, sempre dalla lettura dell’articolo 49 c. 4, assorbe definitivamente le linee guida ANAC n. 4, facendo proprie, all’interno dell’articolo 49, le causali di deroga al principio di rotazione. Pertanto, resta confermata, in continuità con l’attuale quadro giuridico in vigore, la possibilità di derogare al principio di rotazione, potendo quindi invitare il fornitore uscente del precedente incarico già assegnato, in caso di:

  • struttura del mercato;
  • effettiva assenza di alternative;
  • accurata esecuzione del precedente contratto”.

Qualora ricorrano uno o più di tali presupposti, resta confermato l’obbligo per la stazione appaltante di  motivare adeguatamente nella determina a contrarre le ragioni per cui si deroga al principio di rotazione del contraente uscente.

Chiarita quindi la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi precedentemente evidenziati, la nuova lettura del codice fa invece proprie le sentenze degli ultimi anni in tema di invito tramite procedura cosiddetta “aperta al mercato” e codifica la possibilità di derogare alla rotazione anche nel caso in cui la stazione appaltante, anziché individuare gli operatori economici da invitare tramite gli albi o elenchi utilizzi l’indagine di mercato, ossia “quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata” (art. 49 c. 5).

In altre parole, nelle procedure negoziate o negli affidamenti diretti previa valutazione di più preventivi se:

  1. la stazione appaltante rende pubblico l’avviso a manifestare interesse a partecipare alla procedura competitiva;
  2. a ricezione delle manifestazioni di interesse, tutti gli operatori economici che hanno risposto, sono invitati a presentare offerta;

è ammessa la facoltà di invitare anche il fornitore uscente che ha manifestato interesse senza necessità di motivare la deroga alla rotazione.

Ultimo elemento di novità è invece la possibilità di non applicare il principio di rotazione per importi di affidamento inferiori a € 5.000,00 (art. 49 c. 6).

In tal caso le stazioni appaltanti potranno procedere anche all’affidamento al contraente uscente. Si consiglia ad ogni modo di tenere monitorati tali affidamenti per evitare frazionamenti artificiosi dell’appalto ed evitare la disapplicazione dei principi in caso di soglie superiori.

Ti è piaciuto questo articolo?