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10 Febbraio 2023
“Incremento del quinto” nei lavori pubblici e raggruppamenti misti
La pronuncia dell’adunanza plenaria
Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con le sentenze n. 2 e n. 3 del 13/01/2023, risponde al quesito posto dalla Sezione V relativo all’applicazione dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010 in caso di raggruppamento di tipo misto.
Negli appalti di lavori pubblici, l’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (c.d. condizione del quinto rapportato all’importo dei lavori a base di gara).
Con l’ordinanza di rimessione n. 7310/2022 la Sezione V del Consiglio di Stato chiede all’Adunanza Plenaria di chiarire se la condizione prevista dalla norma per le imprese raggruppate o consorziate deve essere interpretata, in caso di partecipazione come raggruppamento c.d. misto, nel senso che l’ “importo dei lavori a base di gara” è riferito in ogni caso al valore complessivo dell’appalto oppure è riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara.
Secondo l’orientamento restrittivo è esclusa la diretta applicazione dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 ai raggruppamenti di tipo misto, non solo perché la disposizione fa riferimento ad imprese che eseguono lo stesso tipo di lavorazione e, dunque, ad un raggruppamento tipicamente e interamente orizzontale (c.d. totalitario), ma perché lo stesso meccanismo del beneficio (incremento del quinto) presuppone che i lavori a base di gara siano gli stessi per tutte le imprese che possono o vorrebbero giovarsi del beneficio, non essendo possibile applicare tale incremento premiale alle imprese che non appartengano alla medesima categoria di lavori.
È necessario tuttavia sottolineare che i raggruppamenti misti sono una forma di associazione di imprese di tipo verticale al cui interno sono presenti sub-raggruppamenti orizzontali che eseguono lavori riconducibili alla stessa categoria prevalente o scorporata (art. 48 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016).
Premesso ciò, va chiarito se e in che termini l’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 si applichi ai raggruppamenti di tipo misto, sul presupposto che nei singoli sub-raggruppamenti orizzontali si viene a creare, con riferimento alla specifica categoria di lavorazione prevalente o scorporata, la medesima situazione di fatto e di diritto che in via generale contraddistingue il raggruppamento orizzontale c.d. totalitario.
Se da un lato è evidente che, in caso di raggruppamento orizzonte c.d. totalitario, il riferimento all’ “importo dei lavori a base di gara” coincide necessariamente con il complesso delle lavorazioni appartenenti ad un’unica categoria, dall’altro, nel caso di raggruppamento misto, l’importo deve essere commisurato solo alla tipologia di lavori che il singolo sub-raggruppamento orizzontale esegue.
Escludere il raggruppamento misto dall’applicazione del beneficio dell’incremento del quinto comporterebbe una limitazione sproporzionata rispetto alla finalità dell’istituto di tutelare la pubblica amministrazione da una eccessiva frammentazione di imprese e requisiti.
L’interpretazione da preferire è pertanto quella maggiormente rispondente ai principi europei di massima partecipazione alle procedure di gara dei raggruppamenti temporanei e di massima libertà di autoorganizzazione delle imprese.
In conclusione, l’Adunanza Plenaria formula il seguente principio di diritto “La disposizione dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara”.
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