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11 Luglio 2025
Verifica dell’anomalia: quando l’offerta è globalmente “inaffidabile”

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 04.07.2025 n. 5822 dedica ampio spazio alla questione finora spesso trascurata: la verifica dell’anomalia dell’offerta.
Al punto 14, il Collegio afferma con chiarezza che “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.” (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978).
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: non è la singola voce a far scattare il campanello d’allarme, ma l’insieme del progetto economico, che deve misurarsi con la capacità reale dell’offerente di realizzare l’opera nei termini e nei tempi indicati.
E il Collegio ricorda che la valutazione della stazione appaltante è espressione di “un tipico potere tecnico‑discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo le ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione” (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 10 gennaio 2020, n. 249) – citato nella stessa sentenza.
La conseguenza di quanto sopra è netta: l’esclusione da gara per anomalia scatta quando l’offerta è complessivamente inadeguata al raggiungimento dell’obiettivo. Non importa quanto marginali siano le voci in discorso, se la convinzione è che il progetto non regga nella pratica: in quel caso si passa all’esclusione. E questa non espone l’amministrazione a contropartite legali, purché il procedimento rispetti i limiti del contraddittorio, le modalità corrette (come l’art. 110 del d.lgs. 36/2023) e la motivazione almeno sintetica.
Non supportata dunque l’idea di una sequenza meccanica costruita su “voci sospette” o punteggi di ribasso eccessivo: la verifica, per sua natura, è più sfumata e sottile. Si parte sempre da una visione d’insieme, e l’amministrazione può poi concentrare le richieste di giustificazione sulle voci di costo più rilevanti, quelle in grado di inficiare la sostenibilità dell’intera offerta .
Non solo. Durante il contraddittorio, è legittimo – e spesso necessario – procedere alla riperimetrazione delle voci economiche, compensando errori di calcolo o dislivelli tra stime, purché il prezzo complessivo non vari: non si stravolge l’offerta, ma si ne preserva la credibilità attraverso una redistribuzione interna dei costi .
Di recente, una sentenza del Consiglio di Stato ha esplicitato ulteriormente: “la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta […] la valutazione ha natura globale e sintetica ed è espressione di un tipico potere tecnico‑discrezionale”.
Un altro punto critico è la sindacabilità giurisdizionale. Il giudice può verificare se l’amministrazione ha agito in modo manifestamente errato o irragionevole, ma non ha facoltà di entrare nel merito delle scelte tecniche di valutazione e congruità. Tradotto: non può fare un’analisi ex novo dell’offerta o delle sue voci, né confrontarle – per esempio – con offerte competitor o parametri esterni .
Sul piano operativo, allora, come devono muoversi RUP e commissioni di gara? Serve una procedura con passaggi essenziali:
- definizione chiara delle voci soggette a verifica;
- contraddittorio efficace, con richieste di chiarimenti rivolte soprattutto ai costi più significativi;
- analisi globale e sintetica della plausibilità economica;
- motivazione almeno minima della decisione di esclusione, puntando sull’inadeguatezza complessiva piuttosto che su dettagli marginali.
Sul piano tecnico-giuridico, l’orientamento italiano riflette una logica condivisa a livello UE: evitare offerte con ribassi “farlocchi” che mettano a rischio l’esecuzione dei servizi o dei lavori. La circolare di ANAC del 2023, in attuazione del nuovo codice, chiarisce che le soglie di anomalia per appalti sotto soglia UE possono innescare esclusione automatica, ma in tutti gli altri casi vale il giudizio tecnico‑discrezionale descritto.
Il valore aggiunto della sentenza 5822/2025 risiede nel ribadire in modo limpido che il pieno esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, se esercitato in modo non macroscopicamente irragionevole, non può essere facilmente superato dai ricorsi.
Dunque la tutela dell’interesse pubblico – inteso come affidabilità e serietà dell’offerta – passa attraverso atti tecnicamente fondati, guidati da criteri generali e non da conteggi puntuali.
Per i professionisti del settore e gli operatori economici, l’insegnamento è doppio: da una parte, non concentrare strategie su voci di costo “aggiustabili” in contraddittorio; dall’altra, prepararsi a dimostrare l’affidabilità dell’offerta nel suo insieme, con documenti e giustificazioni che permettano di sostenere la congruità complessiva, non voce per voce.
In conclusione, la verifica di anomalia non è una verifica di conformità matematica, ma un controllo di sostenibilità e credibilità complessiva: e la sentenza n. 5822/2025 lo conferma con decisione, riconoscendo alla stazione appaltante un potere tecnico‑discrezionale ampio e protetto, purché esercitato secondo corrette procedure e motivato nel merito delle scelte compiute.
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