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28 Aprile 2023
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella versione definitiva del Codice Appalti
Come già descritto e approfondito nella versione del Codice che è circolata nei primi mesi del 2023, un’importante novità del Codice Appalti è quella facoltà di applicazione nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di inserire punteggi tecnici nella misura anche inferiore al livello minimo di 70.
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Come elementi nuovi da segnalare si evidenzia una specifica disposizione per beni e servizi informatici.
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Infatti il comma 4 dell’art. 108 prevede che “Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l’aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.
In tali casi, sempre al comma 4, è previsto un vincolo di fissazione di un tetto minimo di 90 punti tecnici nel caso in cui “ i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici”.
Secondo elemento di novità, inizialmente eliminato e poi re-inserito, riguarda invece le procedure di gara ad alta intensità di manodopera, per cui è obbligatorio nuovamente stabilire “un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
Con specifico riferimento alla tipologia di punti tecnici, dalla lettura del d.lgs 36/2023 emergono infine due nuovi criteri di ispirazione per la stazione appaltante:
- criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta;
- criteri premiali atti a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento;
- criteri premiali collegati con autocertificazioni sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Rimane infine confermata la possibilità limitata di utilizzare il minor prezzo solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
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