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30 Giugno 2023

Appalti sotto-soglia e scelta della procedura applicabile: le novità del nuovo Codice Appalti

Appalti sotto-soglia e scelta della procedura applicabile: le novità del nuovo Codice Appalti

Il nuovo codice appalti (D. Lgs. 36/2023) detta regole rigide in relazione alla scelta della procedura  – ordinaria o semplificata – da applicare agli affidamenti sotto-soglia, limitando così la discrezionalità della stazione appaltante.

In particolare, l’ art. 50 co. 1, a seconda dell’importo dell’appalto, individua le seguenti procedure applicabili:

  • Affidamento diretto (lett. a e b)¸ anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro nonché per forniture e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, inferiori a 140.000,00 euro;
  • Procedura negoziata senza bando (lett. c ed e), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro nonché per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea;
  • Procedura negoziata senza bando (lett. d), previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente.

A fronte della nuova previsione normativa, risulta necessario capire se e con che limiti la stazione appaltante, per affidamenti sotto-soglia, possa ricorrere alla procedura aperta in luogo di quelle sopra menzionate.

Sul punto, le disposizioni contenute all’art. 50 co. 1 sembrano non lasciare margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti, almeno per quanto concerne gli appalti di servizi e forniture sotto-soglia e quelli di lavori fino a 1 milione di euro.

Diversamente, per gli appalti di lavori da un milione di euro fino alla soglia europea il legislatore prevede la possibilità di ricorrente alle procedure ordinarie (art. 50 co. 1 lett. d), tra cui quella “aperta”.

È fatta comunque salva l’eccezione di cui all’ art. 48 co.2 : i contratti di appalto sotto-soglia connotati da un interesse transfrontaliero certo devono essere affidati mediante procedure di gara ordinarie.

Dall’interpretazione sistematica delle disposizioni sopra richiamate, si può quindi evidenziare come il nuovo codice, salva l’eccezione di cui all’art. 48 co.2, imponga alla stazione appaltante di ricorrere alle procedure semplificate (affidamento diretto e procedura negoziata senza bando) per gli appalti sotto-soglia, lasciando un minimo margine di discrezionalità solo per le procedure di lavori da un milione di euro alle soglie di rilevanza europea. 

Si ritiene che la scelta del legislatore rispecchi in pieno la finalità di velocizzare e semplificare l’iter procedurale di scelta del contraente soprattutto per gli affidamenti sotto-soglia

Per quanto attiene, infine, agli affidamenti rientranti nei settori speciali, l’art. 50 co. 5 del nuovo codice prevede l’applicazione della disciplina prevista dai regolamenti delle singole stazioni appaltanti, la quale deve essere comunque conforme ai principi del Trattato sull’Unione europea in caso di accertato interesse transfrontaliero.

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