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13 Marzo 2026
Il controllo dei CAM in fase esecutiva, dalla clausola ambientale al risultato contrattuale

Negli ultimi anni l’attenzione di stazioni appaltanti, imprese e consulenti si è concentrata quasi esclusivamente sulla fase di gara in materia di criteri ambientali minimi. I CAM sono entrati nei disciplinari, nei capitolati, nei criteri premiali, nelle dichiarazioni sostitutive, nelle richieste di certificazioni.
Si discute di legittimità delle clausole, di proporzionalità dei requisiti, di punteggi tecnici, di avvalimento. Molto meno, invece, si parla di ciò che accade dopo l’aggiudicazione. Eppure è proprio in quel momento che la sostenibilità smette di essere una promessa e diventa un obbligo giuridico.
Il quadro normativo è chiaro. L’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 impone l’inserimento dei CAM negli atti di gara. I decreti ministeriali settoriali – oggi, per l’edilizia, il DM 24 novembre 2025 che ha aggiornato e sostituito il DM 23 giugno 2022 – definiscono criteri tecnici, specifiche progettuali, clausole contrattuali, modalità di verifica. Ma l’effettività dei CAM non si esaurisce nella loro trascrizione nei documenti di gara. L’obbligo ambientale, una volta recepito nel capitolato, diventa prestazione contrattuale. E come tale è soggetto alle regole dell’esecuzione, al potere di controllo della stazione appaltante, alla responsabilità dell’appaltatore.
Qui emerge una prima criticità sistemica: molte amministrazioni hanno imparato a “scrivere” i CAM, ma non hanno ancora strutturato un sistema per verificarne l’attuazione in fase esecutiva. Si tende a considerare sufficiente la dichiarazione resa in gara o la produzione di una certificazione, senza interrogarsi su come monitorare il rispetto delle specifiche ambientali durante i lavori o la fornitura.
Questo approccio espone a un duplice rischio.
Da un lato, il rischio sostanziale di non raggiungere gli obiettivi ambientali che la normativa intende perseguire. Dall’altro, il rischio giuridico di responsabilità amministrativa e contabile per mancato controllo su obblighi contrattuali espressamente previsti.
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha introdotto il principio del risultato come criterio guida dell’azione amministrativa. La sostenibilità ambientale non è un elemento ornamentale della gara, ma parte integrante del risultato atteso. Se l’opera viene realizzata senza rispettare le percentuali di materiale riciclato previste, se i prodotti installati non hanno le caratteristiche ambientali dichiarate, se la gestione dei rifiuti di cantiere non rispetta le prescrizioni dei CAM, il risultato non è stato raggiunto, anche se la procedura di affidamento è formalmente impeccabile.
In questo scenario, il ruolo del RUP e dei soggetti coinvolti nell’esecuzione assume una centralità che va ben oltre la tradizionale verifica tecnico-contabile. Il controllo sui CAM richiede competenze specifiche, capacità di lettura delle schede tecniche, verifica documentale, talvolta ispezioni in cantiere o richieste di campionatura. Non si tratta di moltiplicare gli adempimenti, ma di integrare il controllo ambientale nel sistema ordinario di direzione e sorveglianza dell’esecuzione.
Un primo passo metodologico consiste nel distinguere chiaramente, già in fase di progettazione, tra criteri che si esauriscono in una verifica documentale iniziale e criteri che richiedono un monitoraggio continuativo. Non tutti i CAM hanno la stessa natura. Alcuni impongono caratteristiche intrinseche del prodotto, verificabili una volta per tutte prima della posa in opera. Altri incidono su processi, modalità di gestione, percentuali di utilizzo, tracciabilità dei materiali. Confondere questi piani significa rendere inefficace il controllo.
Un secondo passaggio riguarda la strutturazione della cosiddetta Relazione CAM, oggi espressamente prevista nei CAM edilizia come documento di raccordo tra progettazione e verifica. Non dovrebbe essere percepita come un allegato formale, ma come uno strumento operativo. Una Relazione CAM ben costruita individua per ciascun criterio: l’obbligo contrattuale, la modalità di dimostrazione richiesta all’esecutore, il momento della verifica, il soggetto responsabile del controllo. In questo modo si riduce l’area di incertezza e si evita che, in fase esecutiva, le prescrizioni ambientali restino prive di presidio.
Vi è poi un profilo contrattuale spesso sottovalutato. Se i CAM costituiscono obblighi specifici dell’appalto, il loro mancato rispetto integra inadempimento. Ciò implica la possibilità di applicare penali, sospendere i lavori, imporre sostituzioni, fino alla risoluzione nei casi più gravi. Tuttavia, perché questi strumenti siano effettivamente utilizzabili, occorre che le clausole siano formulate in modo chiaro e che il sistema di verifica sia tracciabile. In assenza di una procedura documentata di controllo, l’eventuale contestazione rischia di indebolirsi.
Un approccio costruttivo al tema dei controlli sui CAM non significa irrigidire il rapporto con l’impresa, ma renderlo più trasparente. Anche per gli operatori economici, infatti, la chiarezza delle modalità di verifica è una garanzia. Sapere ex ante quali documenti saranno richiesti, in quale fase, con quali tempistiche, consente di organizzare la filiera, coinvolgere correttamente i fornitori, prevenire contestazioni. La sostenibilità diventa così un elemento strutturato della gestione contrattuale e non una variabile eventuale.
Un ulteriore aspetto riguarda il coordinamento con eventuali subappalti e forniture. I requisiti ambientali non si fermano al contraente principale. Se il capitolato prevede determinate caratteristiche dei materiali o specifiche modalità di gestione, tali obblighi devono essere ribaltati lungo la catena contrattuale. Il controllo, dunque, non può limitarsi al rapporto diretto con l’appaltatore, ma deve verificare che quest’ultimo abbia effettivamente trasferito le prescrizioni ambientali ai propri subcontraenti. Anche qui, la tracciabilità documentale è decisiva.
Infine, occorre superare l’idea che il controllo ambientale sia un aggravio burocratico. In realtà, esso rappresenta uno strumento di tutela della stessa amministrazione. In un contesto in cui la sostenibilità è sempre più intrecciata con finanziamenti europei, principi DNSH e obblighi di rendicontazione, dimostrare di aver predisposto e attuato un sistema di verifica dei CAM significa ridurre il rischio di contestazioni successive, sia in sede amministrativa sia contabile.
La vera sfida dei prossimi anni non sarà inserire correttamente i CAM nei bandi, ma dimostrarne l’effettiva attuazione. È qui che si misurerà la maturità del sistema. Se la sostenibilità resta confinata alla fase di gara, diventa un esercizio formale. Se invece entra nella fisiologia dell’esecuzione, attraverso procedure chiare, responsabilità definite e controlli tracciabili, allora si trasforma in qualità dell’opera pubblica.
In questa prospettiva, il controllo sui CAM non è il “grande assente”, ma può diventare il punto di svolta. Non serve una rivoluzione normativa. Serve un metodo. E, soprattutto, la consapevolezza che la sostenibilità, per essere credibile, deve essere verificata.
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