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01 Marzo 2024
Requisiti di capacità tecnico-professionale e discrezionalità della Stazione Appaltante
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1048 del 01/02/2024 si sofferma sulla portata della discrezionalità della Stazione Appaltante nel prevedere i requisiti di partecipazione e, in particolare, di capacità tecnico-professionale.
La seconda classificata nella procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di rifiuti sanitari, ricorreva in primo grado lamentando il mancato possesso in capo all’aggiudicataria del requisito di capacità tecnica e professionale, che avrebbe dovuto determinare l’esclusione della stessa.
In particolare, il disciplinare di gara richiede la regolare esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio uguale a quello oggetto dell’appalto, per un importo equivalente a quello stimato annuo a base di gara. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria ha dimostrato il requisito mediante più contratti eseguiti nel triennio, in luogo di un solo servizio (c.d. “di punta”).
L’aggiudicataria, parte resistente in primo grado, sostiene invece che la lex specialis non faccia alcun riferimento specifico all’impossibilità di frazionamento e, pertanto, non sarebbe possibile qualificare il servizio richiesto quale requisito “di punta”.
Il T.A.R. Calabria, sez. II, con sentenza n. 903/2023 accoglie il ricorso, affermando che la Stazione Appaltante con il requisito di capacità tecnico-professionale previsto nel disciplinare abbia espressamente richiesto la dimostrazione dello svolgimento di un “servizio di punta“, con la conseguenza che tale requisito non poteva essere frazionato.
L’aggiudicataria propone quindi appello davanti al Consiglio di Stato, sottolineando altresì che l’interpretazione del requisito fornita dal T.A.R. risulterebbe in contrasto con i principi della massima partecipazione e concorrenza.
L’appello è infondato.
Il Collegio ritiene che il significato della clausola sia quello individuato dai giudici di primo grado e che lo stesso sia inequivocabile sul piano letterale, in relazione alla connessione logico – sintattica tra l’oggetto del servizio svolto (“almeno uno uguale a quello oggetto dell’appalto”), e l’importo richiesto (“per un importo equivalente a quello stimato annuo a base di gara”) evidentemente riferito ad un unico “servizio”, e non già a più servizi, sommati tra loro, che raggiungano il medesimo importo.
Le censure sollevate non possono essere accolte neppure sul piano del rispetto dei principi della massima partecipazione e tutela della concorrenza, posto che in questo caso la Stazione Appaltante ha esercitato la propria discrezionalità nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’oggetto della gara, pienamente in linea con quanto previsto all’art. 10 c.3 del D. Lgs. 36/2023 che riprende la normativa comunitaria.
La Stazione Appaltante ha quindi piena discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, anche se più stringenti rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Nel caso in esame, sono stati rispettati i limiti sia della congruità con l’oggetto della gara sia della proporzione, atteso che l’importo del servizio di “punta” è stato commisurato a una sola annualità del contratto da affidare.
A fronte delle conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato, occorre capire come tale orientamento possa sposarsi con le previsioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 100 del D. Lgs. 36/2023, da cui si evince la tassatività dei requisiti ivi previsti, tra cui la previsione dei servizi analoghi come unico requisito di capacità tecnico-professionale.
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