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17 Gennaio 2025
Non Esclusione Automatica in Caso di Patteggiamento
Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio n. 401/2025 ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante le cause di esclusione dalle procedure di gara pubblica. La decisione riguarda la questione se una sentenza di patteggiamento possa essere equiparata a una condanna definitiva ai fini dell’esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a gare d’appalto. Il TAR ha stabilito che, alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 36/2023, il patteggiamento non costituisce più una causa automatica di esclusione, a meno che non siano applicate pene accessorie specifiche.
Il D.Lgs. n. 36/2023, all’articolo 94, comma 1, stabilisce che:
“È causa di esclusione un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile”.
Tale formulazione si discosta dalla precedente normativa contenuta nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedeva l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a una condanna definitiva, configurando quindi una causa automatica di esclusione.
La sentenza n. 401/2025 del TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da una parte che contestava l’aggiudicazione di una gara d’appalto a un operatore economico che aveva patteggiato una condanna penale. Il TAR ha evidenziato che l’affermazione della parte ricorrente, secondo cui il patteggiamento dovrebbe essere considerato una causa automatica di esclusione, è priva di fondamento alla luce della normativa vigente.
Il TAR ha sottolineato che:
“A differenza della vecchia formulazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è più prevista come causa automatica di esclusione la sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p.” (Sentenza TAR Lazio n. 401/2025).
Il tribunale ha quindi chiarito che l’interpretazione estensiva delle cause di esclusione non è consentita dal nuovo Codice dei contratti pubblici, come specificato all’articolo 10 del D.Lgs. n. 36/2023:
“Le cause di esclusione non possono essere interpretate estensivamente”.
Nel caso in esame, l’operatore economico controinteressato aveva dichiarato la propria posizione in merito ai requisiti di ordine generale, specificando che, pur avendo subito una condanna tramite patteggiamento, aveva spontaneamente adempiuto alle pene accessorie applicate. In particolare, aveva eseguito il divieto di pubblicizzare beni e servizi per otto mesi, come disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia, che successivamente ha archiviato la questione senza ulteriori provvedimenti esecutivi.
Il TAR ha ritenuto che la situazione rientri nell’ambito dell’art. 445 c.p.p., secondo cui:
“Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna”.
Pertanto, il tribunale ha concluso che il patteggiamento non produce effetti nella procedura di gara oggetto del giudizio e non costituisce una causa automatica di esclusione ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.
Questa sentenza rappresenta un importante chiarimento per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. La nuova normativa limita le cause di esclusione automatica, garantendo maggiore certezza giuridica nelle procedure di gara. Le amministrazioni pubbliche devono ora considerare con attenzione i requisiti di partecipazione e valutare caso per caso la rilevanza delle condanne penali subite dagli operatori economici.
Per gli operatori economici, la sentenza conferma che il patteggiamento non è più automaticamente ostativo alla partecipazione a gare pubbliche, a meno che non siano state applicate pene accessorie che incidano direttamente sulla capacità operativa dell’impresa.
La sentenza del TAR Lazio n. 401/2025 segna un cambio di paradigma rispetto alla precedente disciplina delle cause di esclusione dalle procedure di gara. Rafforza il principio per cui le esclusioni devono essere basate su cause specifiche e chiaramente previste dalla legge, evitando interpretazioni estensive che potrebbero compromettere la partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche.
Alla luce di questa pronuncia, è fondamentale che le stazioni appaltanti adottino un approccio rigoroso ma equilibrato nella valutazione dei requisiti di ordine generale, garantendo trasparenza e certezza del diritto nei processi di aggiudicazione.
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