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23 Febbraio 2024
Il contratto ponte per motivi di estrema urgenza
Il Tar Lazio, con sentenza n.3093 del 15.02.2023, ha posto in risalto le caratteristiche tra la procedura senza bando per motivi di “estrema” urgenza di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023 e la disciplina prevista nel vecchio codice, all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.
Giova evidenziare che nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, le strade percorribili dall’Amministrazione sono due: il c.d. contratto ponte e la proroga tecnica, tenuto conto delle differenze caratterizzanti le due soluzioni e l’ambito di operatività.
Si precisa che il contratto-ponte è un negozio ad hoc che, peraltro, può essere affidato anche ad un soggetto diverso dal precedente contraente, nel caso in cui questi sia risultato inadempiente.
Assume a tal proposito il TAR che l’art. 76 comma 3 lettera c) riprende il contenuto dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Tribunale, nel caso oggetto di disamina, nel rigettare il ricorso, motivava proprio sulla correttezza dell’adozione di questa procedura eccezionale, tenuto conto dei numerosi inadempimenti degli operatori aggiudicatari e viste le carenze nell’esecuzione della commessa aggiudicata.
Pertanto, il contratto-ponte si concretizzava come l’unica via possibile per assicurare la prosecuzione del servizio. Al contrario, la proroga tecnica sarebbe risultata inutile, visti gli inadempimenti degli aggiudicatari.
A tal proposito, si rammenta infatti che la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, prevede il prolungamento del contratto con il contraente uscente, in caso di oggettivi ritardi nella conclusione di una nuova procedura.
È comunque lapalissiana la portata eccezionale delle due procedure sopra descritte.
Per quanto concerne il c.d. contratto – ponte, l’art. 76 comma 3 lettera c) dispone, infatti, che uno dei casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è quella per cui essa occorra “c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla Stazione Appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle Stazioni Appaltanti”.
A sua volta, anche l’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, stabiliva che tale procedura potesse essere esperita “c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’Amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.
Lo stesso “Considerando 50” della Direttiva 24/2014/UE, con riferimento a tale procedura, ne rimarca l’eccezionalità, stabilendo: “tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali” .
E ancora, l’art. 32 della Direttiva suindicata è stato ripreso nell’art. 76 comma del D. Lgs. n. 36/2023, in cui si sottolinea e valorizza l’obbligo di motivazione per l’adozione di questa procedura eccezionale.
Da giurisprudenza costante, inoltre, sembrerebbe che il ricorso alla procedura negoziata senza bando che consente la stipula del c.d. contratto-ponte, venga utilizzata in alternativa alla c.d. proroga tecnica, quando è necessario garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all’indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario della gara sub iudice, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante (cfr. Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687; Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827).
Per valutare la legittimità della procedura eccezionale indicata dall’art. 76 è opportuno considerare se l’Amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza, a causa di eventi imprevedibili e non a imputabili alla medesima, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara.
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