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05 Giugno 2026
Diritto di prelazione nel project financing: il T.A.R. Brescia conferma la disapplicazione della clausola incompatibile con il diritto europeo

Il T.A.R. per la Lombardia – Brescia, Sezione II, con sentenza n. 669 del 18 maggio 2026, si pronuncia sul diritto di prelazione del promotore nelle procedure di finanza di progetto, affrontando il tema della sua compatibilità con i principi euro-unitari, in particolare, di concorrenza e parità di trattamento.
La controversia trae origine da una procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (“Codice”), di interventi di efficientamento energetico su edifici.
La procedura era stata avviata sulla base della proposta presentata dal Consorzio ricorrente, in qualità di promotore, successivamente posta a base di gara. La lex specialis prevedeva, conformemente all’art. 193, comma 12, del Codice, il diritto di prelazione in favore del promotore nel caso in cui la migliore offerta fosse stata presentata da un diverso concorrente.
Nel corso della procedura, tuttavia, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea (C.G.U.E.) del 5 febbraio 2026, resa nella causa C-810/24, il RUP ha comunicato la disapplicazione della previsione relativa al diritto di prelazione, ritenendola incompatibile con il diritto euro-unitario.
All’esito della gara, l’aggiudicazione è stata quindi disposta in favore di un concorrente diverso dal promotore.
Il Consorzio ricorrente ha impugnato gli atti di gara, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della soppressione del diritto di prelazione, avvenuta in corso di procedura e dopo l’attribuzione dei punteggi tecnici.
Il T.A.R. respinge tale impostazione e ritiene legittimo l’operato dell’amministrazione.
Nel ricostruire il quadro giurisprudenziale di riferimento, il Collegio richiama la citata pronuncia C.G.U.E. del 5 febbraio 2026, che ha affermato l’incompatibilità del diritto di prelazione con i principi di parità di trattamento e concorrenza, in quanto non garantisce l’aggiudicazione al concorrente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Muovendo da tale premessa, il T.A.R. afferma che, una volta accertato il contrasto tra la previsione interna e il diritto euro-unitario, sull’amministrazione grava l’obbligo di disapplicare non solo la norma nazionale incompatibile, ma anche le clausole della legge di gara che ne costituiscano applicazione.
La disapplicazione della clausola di prelazione non viene quindi qualificata come esercizio di autotutela, né come modifica discrezionale della lex specialis in corso di gara. Al contrario, essa costituisce un atto doveroso di conformazione al diritto dell’Unione europea, finalizzato a rimuovere un ostacolo interno alla piena applicazione dei principi euro-unitari.
Il T.A.R. osserva, inoltre, che la disapplicazione del diritto di prelazione non altera la parità tra i concorrenti, ma al contrario la ripristina. La prelazione, infatti, attribuiva al promotore un vantaggio competitivo idoneo a incidere sul confronto concorrenziale, consentendogli di conseguire l’aggiudicazione pur in presenza di un’offerta migliore presentata da altro operatore.
In conclusione, la sentenza in commento si inserisce nel solco dell’orientamento che valorizza la piena conformazione delle procedure di partenariato pubblico-privato ai principi euro-unitari di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
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