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23 Maggio 2025
Il Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 e le modifiche al D.Lgs. n. 36/2023
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
All’art.2 del suddetto decreto sono contenute le modifiche più importanti apportate al D.Lgs. n. 36/2023.
In particolare:
- all’ 45, comma 4, riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche, è stata introdotta la previsione della corresponsione degli incentivi anche ai dirigenti; determinando di fatto una deroga del principio di onnicomprensività del trattamento economico, di cui all’ art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Il medesimo comma tuttavia stabilisce che: “Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari”.
- all’140 è stato introdotto il comma 1bis, ampliando così le fattispecie di somma urgenza. Più precisamente vengono incluse i casi di emergenze previste dal Codice della protezione civile (articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1) “ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario”. Inoltre il predetto articolo rimarca l’esclusività e l’eccezionalità delle procedure in caso di somma urgenza, rimarcandone i limiti temporali e causali di utilizzo.
- in continuità con l’art. 140, il D.L. introduce l’ 140-bis che descrive il regime ad hoc da adottare per gli appalti in ambito emergenziale, prevedendo, in particolare al comma 3,deroghe con riguardo a tempistiche, soglie e requisiti ordinari indicati nel Codice.
A tal proposito, al comma 2 si sancisce: “In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018”.
L’art. 140 bis prosegue con il comma 3 in cui sono elencate tutte le deroghe applicabili al Codice, in caso di procedure emergenziali.
Infine, l’art. 2 del D.L. 73 modifica anche il Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018), introducendo l’ 46-bis. Quest’ultimo prevede una disciplina specifica con riguardo alle verifiche antimafia accelerate.
Difatti il comma 2 recita: ”Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all’articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.
Al comma 3 del predetto articolo è descritta la possibilità di affidare, in caso di situazioni emergenziali, tramite centrali di committenza.
In ultimo, con riguardo alla normazione PNRR, al CAPO IV del D.L., l’art. 9 dispone in merito alla revisione dei prezzi, prevedendo l’applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 a patto che, “ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
- le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
- risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
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