• Il Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 e le modifiche al D.Lgs. n. 36/2023

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23 Maggio 2025

Il Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 e le modifiche al D.Lgs. n. 36/2023

Il Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 e le modifiche al D.Lgs. n. 36/2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

All’art.2 del suddetto decreto sono contenute le modifiche più importanti apportate al D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare:

  • all’ 45, comma 4, riguardante gli incentivi alle funzioni tecniche, è stata introdotta la previsione della corresponsione degli incentivi anche ai dirigenti; determinando di fatto una deroga del principio di onnicomprensività del trattamento economico, di cui all’ art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 .
    Il medesimo comma tuttavia stabilisce che: “Le Amministrazioni che  erogano  gli  incentivi  al personale con qualifica  dirigenziale,  in  sede  di  verifica  della compatibilità dei costi  di  cui  all’articolo  40-bis  del  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  sono  tenute  a  trasmettere  agli organi di controllo di  cui  al  medesimo  articolo  le  informazioni relative  all’ammontare  degli  importi  annualmente  corrisposti  al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24,  comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  il  numero  dei beneficiari”.
  • all’140 è stato introdotto il comma 1bis, ampliando così le fattispecie di somma urgenza. Più precisamente vengono incluse i casi di emergenze previste dal Codice della protezione civile (articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1) “ovvero  la  ragionevole  previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede  l’adozione  di misure indilazionabili,  nei  limiti  dello  stretto  necessario”. Inoltre il predetto articolo rimarca l’esclusività e l’eccezionalità delle procedure in caso di somma urgenza, rimarcandone i limiti temporali e causali di utilizzo.
  • in continuità con l’art. 140, il D.L. introduce l’ 140-bis che descrive il regime ad hoc da adottare per gli appalti in ambito emergenziale, prevedendo, in particolare al comma 3,deroghe con riguardo a tempistiche, soglie e requisiti ordinari indicati nel Codice.
    A tal proposito, al comma 2 si sancisce: “In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018”.
    L’art. 140 bis prosegue con il comma 3 in cui sono elencate tutte le deroghe applicabili al Codice, in caso di procedure emergenziali.

Infine, l’art. 2 del D.L. 73 modifica anche il Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018), introducendo l’ 46-bis. Quest’ultimo prevede una disciplina specifica con riguardo alle verifiche antimafia accelerate.

Difatti il comma 2 recita: ”Le verifiche  antimafia  aventi  ad  oggetto  l’affidamento  e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori,  forniture  e  servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all’articolo 25  sono  svolte mediante  il  rilascio  della  informativa  liberatoria  provvisoria, immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della  Banca   dati nazionale unica della  documentazione  antimafia  e  alle  risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche  dati  disponibili. L’informativa  liberatoria   provvisoria   consente   di   stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme  restando  le ulteriori  verifiche  ai  fini  del  rilascio  della   documentazione antimafia  da  completarsi  entro   sessanta   giorni.   Qualora   la documentazione successivamente pervenuta accerti  la  sussistenza  di una  delle  cause  interdittive  ai  sensi  del  codice  delle  leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui  all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono  dai  contratti,  fatti salvi il pagamento del valore delle opere già  eseguite e il rimborso delle spese sostenute per  l’esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti delle   utilità   conseguite   fermo   restando   quanto    previsto dall’articolo 94,  commi  3  e  4,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo n. 159  del  2011  e  dall’articolo  32,  comma  10,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

Al comma 3 del predetto articolo è descritta la possibilità di affidare, in caso di situazioni emergenziali, tramite centrali di committenza.

In ultimo, con riguardo alla normazione PNRR, al CAPO IV del D.L., l’art. 9 dispone in merito alla revisione dei prezzi, prevedendo l’applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 a patto che, “ferma la necessità di garantire la  copertura  delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo  codice,  siano  rispettati  contemporaneamente  i  seguenti criteri:

  1. le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui  all’articolo  5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
  2. risulti disponibile  il   50   per   cento   delle   risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli  impegni  contrattuali già  assunti, e le eventuali ulteriori  somme  a  disposizione  della medesima stazione appaltante e  stanziate  annualmente  relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme  a disposizione della stazione  appaltante  ai  sensi  dell’articolo  5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

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