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17 Novembre 2023

I verbali di gara privi della firma dei Commissari sono legittimi?

I verbali di gara privi della firma dei Commissari sono legittimi?

Il TAR Campania – Sez. 1 si pronuncia, con sentenza n. 02460/2023 dello scorso 3 novembre 2023, sulla nullità o meno dei verbali di gara redatti dalla Stazione Appaltante ma che non siano sottoscritti dai singoli funzionari nominati dalla stessa.

Nel caso analizzato, l’operatore economico secondo in graduatoria in una procedura di gara – suddivisa in lotti con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa al servizio di pulizie – presentava ricorso, tra i vari motivi, anche per quello relativo la mancata sottoscrizione del verbale di verifica di anomalia. Secondo la ricorrente, il verbale recava “il numero e la data di protocollo visibilmente modificati e privo di sottoscrizione, olografa o digitale (o di attestazione di conformità all’originale qualora fosse una copia)”.

Sullo specifico punto, il TAR Campania si esprime confermando la possibilità che i verbali della Stazione Appaltante non siano sottoscritti dai singoli funzionari, in quanto resta comunque identificabile e valida la paternità degli stessi da parte della SA

Il TAR argomenta tale posizione indicando, infatti, che la ricorrente non ha contestato il contenuto dei verbali, quanto piuttosto il difetto di sottoscrizione, che secondo i giudici, ricopre una valenza esclusivamente di forma. 

Sul Punto il TAR richiama una precedente presa di posizione del Tribunale Amministrativo del Lazio (Sez. I, 15 luglio 2022, n. 10022), il quale indicava che “la mancanza di sottoscrizione va…considerata quale mera irregolarità e non idonea ad inficiare la validità del verbale, qualora, come nel caso di specie, non sia stata svolta alcuna contestazione circa la effettività e veridicità del suo contenuto”

Ne deriva che la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata sulla funzione della sottoscrizione dei verbali con un ruolo meramente formale: l’univoca e corretta individuazione della cosiddetta “autorità emanante”, ovvero la Stazione Appaltante, non viene messa in discussione dalla mancata sottoscrizione dei singoli funzionari. Quindi il provvedimento sarebbe nullo solo se non si potesse individuare in maniera esatta l’Amministrazione che ha adottato tale atto, mentre la singola firma dei funzionari ha un valore esclusivamente formale. 

Se, da una parte, la firma di un atto amministrativo rappresenta lo strumento per ricondurre l’atto al funzionario amministrativo che lo ha formalmente adottato, dall’altra, deve prevalere il principio di correttezza e buona fede.

Quindi, se ricorrono nell’atto altri elementi testuali, quali “indicazione dell’ente competente, qualifica, Ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione” che permettono di individuare la paternità dell’atto, questi possono ritenersi sufficienti a considerare l’atto valido perché è possibile individuare la sicura provenienza della Stazione Appaltante, anche se privi della firma dei singoli componenti. 

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