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15 Luglio 2022
Unico centro decisionale e gare multi-lotto
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 4625 del 07 giungo 2022, stabilisce la non applicazione della causa di esclusione dell’”unico centro decisionale” ex art. 80 comma 5 lett. m) del Codice ad operatori economici che partecipino a procedure di gara multi-lotto presentando offerta per lotti differenti.
La vicenda in esame concerne una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione suddivisa in sei lotti, con vincolo di aggiudicazione di tre lotti allo stesso operatore economico.
Relativamente al lotto n.6 la seconda classificata proponeva ricorso nei confronti dell’aggiudicatario del medesimo lotto, deducendo che quest’ultimo e l’aggiudicatario dei lotti n. 2, 4 e 5 configurerebbero un unico centro di interesse economico imprenditoriale, in quanto sussiste una situazione di controllo societario e di condivisione di due amministratori, contravvenendo quindi a quanto previsto all’art. 80 comma 5 lett. m del Codice.
Tale disposizione stabilisce l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che “si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”
Il Tar per il Veneto, con la sentenza n. 1410/2021, respinge il ricorso dichiarandone l’infondatezza; secondo i giudici di primo grado, infatti, in concreto non si configura “unicità del centro decisionale” in quanto i due concorrenti hanno sedi legali diverse e hanno indicato, per l’appalto in questione, centri di cottura diversi.
La parte soccombente propone appello al Consiglio di Stato che, nel respingere i motivi di ricorso, si sofferma sull’applicabilità della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. m) in caso di procedure di gara multi-lotto.
La ratio della disposizione richiamata è quella di evitare il rischio di un previo accordo tra gli offerenti appartenenti al medesimo gruppo societario o allo stesso centro di interessi economici, tale da compromettere la segretezza reciproca delle offerte e la serietà del confronto concorrenziale.
Tuttavia, se tali considerazioni trovano applicazione e si giustificano nelle procedure di gara mono-lotto, occorre valutare in modo differente l’ambito di applicazione della causa di esclusione in commento nei casi di gare multi-lotto.
In questi casi, infatti, occorre tenere in considerazione che la suddivisione in lotti non comporta l’indizione di un’unica gara, ma di tante gare quanti sono i lotti indicati nel lex specialis di gara, a cui sono attribuiti CIG differenti.
Ciascun lotto, costituendo procedura di gara distinta, deve essere considerato autonomamente anche ai fini dell’applicazione della causa di esclusione ex art. 80 comma 5 lett. m) del Codice, per cui deve ritenersi legittima la partecipazione a lotti differenti di due operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale.
Nella vicenda oggetto di appello, i due aggiudicatari, presentando offerte per lotti differenti, hanno partecipato a gare distinte e, quindi, secondo il Consiglio di Stato non sussiste neppure la necessità di verificare se esse facciano effettivamente capo ad un unico centro decisionale.
In conclusione, la non applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. m) del Codice a concorrenti che partecipano a lotti differenti della medesima procedura di gara, rappresenta il giusto compromesso tra l’esigenza di garantire l’imparzialità e quella di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara.
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