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02 Febbraio 2024

L’affidamento diretto può essere equiparato a una procedura di gara?

L’affidamento diretto può essere equiparato a una procedura di gara?

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 503 del 15 gennaio 2024,  ritorna sulla questione se un affidamento diretto, previa richiesta di preventivi e valutazione degli stessi, possa considerarsi alla stregua di una procedura di gara, con applicazione delle regole previste per la stessa.  

La vicenda in esame ha origine da una procedura semplificata di affidamento diretto di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 del 2020, ad oggetto servizi di rassegna stampa-web e audio-video e di analisi semestrale e annuale della rassegna stampa.

Il ricorrente in primo grado lamentava, tra gli altri, la sussistenza di violazioni procedimentali, quali la mancata valutazione dei preventivi in termini comparativi e, quindi, l’omessa formazione di una graduatoria finale.

Il TAR per la Lombardia, sez. IV, con sentenza n. 949/2023 respinge il ricorso. La soccombente presenta appello al Consiglio di Stato, rimarcando che la selezione avviata dall’Amministrazione doveva essere considerata una vera e propria procedura di gara, prevalendo il “dato sostanziale” consistente nel “procedimento in concreto posto in essere”. 

In particolare, l’appellante afferma che l’Amministrazione, una volta introdotte regole improntate al confronto concorrenziale, avrebbe dovuto applicare i principi generali dell’evidenza pubblica e, quindi, avrebbe dovuto prestabilire i criteri di valutazione delle offerte e valutarle in comparazione tra di loro, redigendo apposita graduatoria. 

L’appello è in parte inammissibile e in parte infondato.

Con riguardo al profilo di infondatezza, secondo il Consiglio di Stato, il disciplinare di gara, rimarcando le caratteristiche della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2021, escludeva espressamente una comparazione valutativa dei preventivi. In tale prospettiva, la motivazione finale è del tutto adeguata e sufficiente, in quanto doveva limitarsi ad un giudizio di rispondenza dell’offerta alle esigenze dell’Amministrazione, senza necessità di attribuzione di punteggio e redazione di graduatoria.

In conclusione, come già più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato afferma che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma lo stesso in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza tra quanto offerto e le proprie esigenze.

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