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31 Marzo 2023
I presupposti per la proponibilità di un ricorso: legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere
Le condizioni dell’azione giudiziale sono la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere.
Il Consiglio di Stato, Sezione III, nella sentenza n. 1450 del 10 febbraio 2023 (link), ha avuto modo di ribadire chiaramente il significato dei suddetti presupposti:
“[….]La legittimazione processuale si rinviene solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale precipua. Il presupposto e nel contempo l’effetto è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non sia un quisque de populo” ;
“L’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificarne l’esistenza in relazione a ciascuno di tali momenti”.
Nella sentenza in esame, l’appellante seppure legittimato ad agire in quanto partecipante alla gara e quindi titolare di una posizione giuridica differenziata rispetto al cd. quisque de populo, difettava della seconda condizione dell’azione ossia dell’interesse a ricorrere, inteso quale vantaggio derivante dal probabile accoglimento di un ricorso, poiché aveva già conseguito il bene della vita dato dalla determina di aggiudicazione in suo favore che aveva impugnato.
“
Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso in appello inammissibile.
”
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