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31 Marzo 2023

I presupposti per la proponibilità di un ricorso: legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere

I presupposti per la proponibilità di un ricorso: legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere

Le condizioni dell’azione giudiziale sono la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere.

Il Consiglio di Stato, Sezione III, nella sentenza n. 1450 del 10 febbraio 2023 (link), ha avuto modo di ribadire chiaramente il significato dei suddetti presupposti:

“[….]La legittimazione processuale si rinviene solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale precipua. Il presupposto e nel contempo l’effetto è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non sia un quisque de populo” ;

“L’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificarne l’esistenza in relazione a ciascuno di tali momenti”.

Nella sentenza in esame, l’appellante seppure legittimato ad agire in quanto partecipante alla gara e quindi titolare di una posizione giuridica differenziata rispetto al cd. quisque de populo, difettava della seconda condizione dell’azione ossia dell’interesse a ricorrere, inteso quale vantaggio derivante dal probabile accoglimento di un ricorso, poiché aveva già conseguito il bene della vita dato dalla determina di aggiudicazione in suo favore che aveva impugnato.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso in appello inammissibile.

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