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24 Giugno 2022
Verifica dell’anomalia dell’offerta
Nel caso di giustificazioni incomplete da parte dell’operatore economico la stazione appaltante può chiedere ulteriori chiarimenti ma non può procedere ad autonoma ricerca di mercato.
Una stazione appaltante proponeva appello per la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato ritenendo inattendibile il giudizio di congruità dell’offerta della prima classificata formulato dalla stazione appaltante. In particolare, la stazione appaltante deduceva in appello la correttezza dell’operato del RUP e della Commissione di gara, ritenendo che l’offerta sia stata verificata con ogni legittimo strumento (ivi compresa una ricerca di mercato).
Il Consiglio di Stato dapprima ribadisce quanto anticipato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all’Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta”.
Il Consiglio di Stato con sentenza n.2442 del 2022 ritiene l’appello infondato sulla base delle seguenti argomentazioni:
- “La valutazione di congruità, globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; con la conseguenza che, se anche singole voci di prezzo o singoli costi non abbiano trovato immediata e diretta giustificazione, non per questo l’offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi, invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo del servizio per poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia la corrispettività proposta dall’offerente e validata dalla stazione appaltante”;
- “Salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, peraltro, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo”;
- “l’art. 97, comma 5, prevede l’esclusione dell’offerta “solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa” per i motivi di seguito elencati”.
- “Ne deriva che, a fronte di giustificazioni incomplete, fornite dall’operatore economico proponente un’offerta sospetta di anomalia, la stazione appaltante potrebbe chiedere chiarimenti all’impresa, attivando un’ulteriore fase di contraddittorio e provvedendo, all’esito, alla valutazione dell’attendibilità dell’offerta alla stregua degli elementi integrativi eventualmente acquisiti ma non potrebbe sopperire, di propria iniziativa, all’assenza parziale di spiegazioni con un’autonoma ricerca di mercato volta a dimostrare la congruità di un costo, riferito ad alcuni dei prodotti offerti dall’operatore economico, non giustificato dall’impresa”.
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