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03 Marzo 2023

I livelli di progettazione nel nuovo Codice Appalti

I livelli di progettazione nel nuovo Codice Appalti

Come noto, l’attuale impostazione normativa in materia di appalti pubblici per progettazione e lavori prevede, all’art. 23 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 tre livelli successivi di approfondimenti tecnici (1. Fattibilità Tecnico ed Economica, 2. Progetto Definitivo, 3. Progetto Esecutivo), ai quali sono parallelamente associati gli obblighi di validazione da parte del RUP, eventualmente, in funzione degli importi, previa verifica da parte di organi esterni certificati.

Al momento, è anche possibile prevedere la possibilità di ricorrere al cosiddetto “appalto integrato”, nel quale si associa in una medesima procedura la progettazione esecutiva con l’affidamento delle opere.

Pertanto, in funzione delle soglie di affidamento per i servizi di progettazione e/o per i lavori, senza omettere il servizio di verifica, la Stazione Appaltante deve ben programmare l’espletamento di varie procedure di affidamento.

Tenuto conto anche dell’obbligo di rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti PNRR, il nuovo codice appalti riduce i livelli di progettazione, i quali passano da 3 a 2, lasciando solo il progetto fattibilità tecnica economica e  il progetto esecutivo.

Questa nuova scelta dovrebbe, secondo il legislatore, snellire e ridurre le tempistiche dell’iter di approvazione . Infatti, all’art. 41 del nuovo codice, i soli due livelli di progettazione dovrebbero “assicurare”:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;

c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;

d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;

e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;

f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;

g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43;

h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere.

Tuttavia, rispetto a tale nuova impostazione del Codice si sono sollevati da parte degli stakeholder alcune perplessità e critiche.

In primo luogo, sul tema si era già espressa nel 2022 l’ANAC, la quale, tramite un comunicato del Presidente dell’11 maggio 2022 aveva chiarito che “quando la Stazione Appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 dell’articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione”.

Pertanto, nel caso in cui i livelli di progettazione siano ridotti da tre a due, è comunque necessario che venga mantenuto il dettaglio prescritto da ciascun livello per tutelare la buona realizzazione dell’opera stessa.

Anche l’Ordine degli Architetti e Ingegneri, in un comunicato reso pubblico sul proprio sito (link) ha sottolineato che “la progettazione di qualità deve essere la base imprescindibile”.

Infatti, l’Associazione di Categoria ritiene che “la riorganizzazione degli attuali tre livelli di progettazione in due consistenti solo nel progetto di fattibilità tecnico-economica, che ricomprende anche le fasi autorizzative, e nel progetto esecutivo” sia da considerarsi punto critico.

Sempre secondo l’Associazione, “oltre a una necessaria cautela nel riequilibrare fra professionista e Stazione Appaltante i compiti e le responsabilità della linea progettuale nel suo complesso, sarà indispensabile anche aggiornare il decreto parametri”.

In conclusione, il nuovo Codice si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre e semplificare l’iter approvativo di progettazione, ma, dall’altra parte, considerando anche il mantenimento del cosiddetto appalto integrato, senza un buon livello del primo grado di progettazione – quello della fattibilità tecnico-economica – il rischio potrebbe essere quello di una progettazione di secondo grado associata all’esecuzione delle opere non troppo chiara e definita, con uno squilibrio in favore dell’operatore economico rispetto alla volontà della Stazione Appaltante.

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