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14 Luglio 2023
L’appalto integrato tra novità del nuovo Codice e disciplina transitoria
L’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori (c.d. appalto integrato), recependo la normativa derogatoria introdotta a partire dal Decreto Sbloccantieri (DL. 32/2019).
Il comma 1 del citato art. 44 prevede infatti che negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante – o l’ente concedente – può stabilire che il contratto abbia per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere tuttavia esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo codice:
- la stazione appaltante motiva la scelta di ricorrere all’appalto integrato sulla base di esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto;
- la qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione;
- il criterio di aggiudicazione è unicamente quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- nel caso in cui l’aggiudicatario si avvalga di un progettista esterno – indicato in sede di gara – la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva, previa presentazione dei documenti fiscali.
In questa delicata fase di transizione tra vecchio e nuovo codice appalti, risulta altresì necessario definire altre due questioni in tema di appalto integrato.
La prima questione concerne la normativa applicabile agli appalti integrati finanziati in tutto in parte da fondi del PNRR, PNC e fondi strutturali dell’UE. Sul punto, dalla lettera dell’art. 225 c.8 del D. Lgs. 36/2023 si deduce l’applicabilità, anche dopo il primo luglio 2023, della disciplina derogatoria contenuta all’art. 48 c.5 del DL. 77/2021 convertito con Legge 108/2021.
La seconda questione attiene, invece, alla normativa da applicare nel caso di procedure di appalto integrato bandite dopo il primo luglio 2023 ma con relativi incarichi per la progettazione già in corso. Sul punto interviene l’art. 225 c.9 del D. Lgs. 36/2023 prevedendo l’applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 alle sole procedure per le quali l’incarico di progettazione sia stato formalizzato entro il 30 giugno 2023. In questo caso, quindi, si applica la normativa prevista nel nuovo codice ad eccezione di quella relativa ai livelli di progettazione, che restano tre così come previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016.
In conclusione, oltre alle novità in precedenza esposte, l’attenzione deve essere rivolta anche alla normativa applicabile alle diverse ipotesi di appalto integrato e cioè:
- art. 44 del D. Lgs. 36/2023 (con due livelli di progettazione e progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara) in caso di appalto integrato finanziato da risorse proprie della stazione appaltante o comunque diverse dal PNRR, PNC o fondi strutturali UE;
- art. 48 c. 5 della Legge 108/2021 per la parte che deroga a quanto disciplinato all’art. 44 del nuovo codice, in caso di appalto integrato finanziato in tutto o in parte da risorse del PNRR, PNC o fondi strutturali UE;
- art. 23 del D. Lgs. 50/2026 per quanto concerne la previsione di tre livelli di progettazione e quindi la redazione anche del progetto definitivo, in deroga a quanto previsto all’art. 41 del nuovo codice, nel caso in cui l’ incarico di progettazione sia stato formalizzato prima del primo luglio 2023.
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