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20 Marzo 2026

Gravi illeciti professionali e consorzi: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dalla gara

Con sentenza n. 1558/2026, pubblicata il 27 febbraio 2026, il Consiglio di Stato Sezione Quinta si è pronunciato in materia di esclusione dalle procedure di gara per gravi illeciti professionali, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione di un immobile. All’esito della gara, un consorzio di imprese artigiane si era classificato al primo posto.

In sede di verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante aveva rilevato:

  • una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento a carico del consorzio, intervenuta nel triennio rilevante;
  • ulteriori risoluzioni contrattuali riferibili alla consorziata designata per l’esecuzione dei lavori.

Ritenendo tali vicende sintomatiche di gravi illeciti professionali ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante disponeva l’esclusione dalla gara.

Nel giudizio di secondo grado sono stati affrontati diversi profili di rilievo sistematico:

  1. Valutazione della gravità degli illeciti professionali
    L’appellante sosteneva che le risoluzioni contrattuali contestate fossero episodiche e non idonee a compromettere l’affidabilità complessiva dell’operatore, anche in considerazione del volume d’affari e delle numerose commesse regolarmente eseguite.
  2. Rilevanza della posizione della consorziata esecutrice
    Si contestava, inoltre, che le vicende riferibili alla consorziata designata potessero incidere automaticamente sulla posizione del consorzio.
  3. Sostituzione della consorziata ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici
    In via subordinata, veniva dedotta la mancata possibilità di sostituire la consorziata esecutrice prima dell’esclusione, anche alla luce di questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

In particolare, i giudici hanno ribadito che:

  • la valutazione circa la sussistenza di un grave illecito professionale costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante;
  • tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà della motivazione;
  • nel caso di specie, l’amministrazione aveva fornito una motivazione analitica e puntuale, valorizzando plurimi profili di inadempimento (tra cui violazioni in materia di sicurezza, abbandono del cantiere e mancata adozione di misure idonee a prevenire il degrado dell’immobile).

Il Collegio ha inoltre sottolineato che la causa di esclusione operava autonomamente sia nei confronti del consorzio — soggetto giuridico distinto e autonomamente tenuto al possesso dei requisiti di ordine generale — sia nei confronti della consorziata designata per l’esecuzione.

Quanto alla possibilità di sostituzione della consorziata, è stato ritenuto che, nel caso concreto, tale evenienza non sarebbe stata comunque idonea a superare le criticità riscontrate, atteso che i profili di inaffidabilità riguardavano anche direttamente il consorzio.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che:

  • riconosce ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico;
  • conferma che la risoluzione contrattuale per inadempimento può integrare un grave illecito professionale, ove adeguatamente motivata;
  • ribadisce l’autonoma rilevanza della posizione del consorzio rispetto a quella delle imprese consorziate, nelle procedure a evidenza pubblica.

La sentenza rappresenta un ulteriore chiarimento in tema di requisiti di affidabilità e integrità professionale nel nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 36/2023, evidenziando l’importanza di una gestione contrattuale diligente e coerente con i principi di correttezza, buona fede e regola d’arte.

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