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15 Novembre 2024
Decreto Correttivo e PMI: uno “Small Business Act” italiano per il sottosoglia?
Lo Small Business Act (SBA) è stato adottato negli Stati Uniti con una legge datata 1953: obiettivo della norma è sostenere e promuovere le piccole imprese federali, riconoscendone il ruolo essenziale nell’economia.
Uno degli aspetti centrali del programma riguarda gli appalti pubblici, con l’obiettivo di garantire che una parte significativa degli appalti federali venga riservata alle piccole imprese. Il Governo Federale si impegna ancora oggi, tramite lo SBA, a riservare una quota dei contratti di appalto alle piccole imprese, fissata intorno al 23% del totale degli appalti federali.
Anche l’Unione Europea ha adottato nel 2008 il cosiddetto Small Business Act for Europe (SBAE), che include alcuni indirizzi per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici, ma che, a differenza degli Stati Uniti, non impone obblighi o quote specifiche, limitandosi di fatto a indirizzi politici e strategici.
A questo si affianca la Direttiva Comunitaria sugli appalti del 2014 che spinge fortemente gli acquisti in ottica di favorire le PMI, prevedendo ad esempio l’incentivo per le stazioni appaltanti di dividere la gara in lotti, la riduzione delle quote di garanzie provvisorie e definitive, l’indicazione di non fissare percentuali elevate delle quote di partecipazione rispetto al valore degli appalti e non da ultimo l’istituto dell’avvalimento, senza tuttavia imporre l’esclusione delle grandi imprese ad una quota degli acquisti pubblici.
Per quanto concerne il contesto giuridico nazionale è possibile notare che il cosiddetto Correttivo al Codice, che dovrebbe essere approvato nelle prossime settimane, contiene una specifica clausola che sembra essere orientata proprio a garantire l’esclusiva partecipazione delle PMI agli appalti, in linea con lo SBA statunitense.
L’art. 19 del Decreto Correttivo modifica infatti l’attuale assetto dell’art. 61 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai “Contratti Riservati”, aggiungendo al comma 2 il seguente inciso:
“
2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48, comma 2 (interesse trasfrontaliero), tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.
”
Il nuovo comma, per l’attuale descrizione, permette quindi alle Stazioni Appaltanti che procedono ad indagini di mercato per affidamenti diretti fino a 140,000,00 € o a procedure negoziate di cui all’art. 50 del Codice, di prevedere un nuovo limite di partecipazione alle sole Piccole-Medie Imprese, escludendo quindi dalla partecipazione a presentare preventivi o offerte le grandi imprese.
Occorre tuttavia sottolineare che questa facoltà deve essere valutata dalla Stazione Appaltante in concerto con “l’oggetto e le caratteristiche delle prestazioni del mercato di riferimento”.
In altre parole, la volontà della Stazione Appaltante di ricorrere all’articolo 61 del Codice e riservare la partecipazione alle sole PMI implica che venga indicata nella documentazione di gara la motivazione per cui resta valido il rispetto del principio di accesso al mercato stabilito all’art. 3 del Codice. In altre parole riservare i contratti alle PMI deve essere ponderato con il mercato di riferimento in modo che sia garantita comunque la concorrenza tra gli operatori economici.
Da ultimo occorre tenere comunque in considerazione la motivazione dell’interesse transfrontaliero certo previsto all’art. 48 c. 2 del codice: se la Stazione Appaltante rileva che l’appalto, anche se nei limiti economici appena inferiori al sottosoglia, può essere di interesse per imprese extra UE, non può limitare la partecipazione alle PMI.
In conclusione, secondo l’attuale assetto del Correttivo, la Stazione Appaltante può riservare la partecipazione alle sole PMI se motiva che:
- non vi sia un interesse transfrontaliero certo;
- il mercato di riferimento è essenzialmente composto da micro, piccole e medie imprese anche operanti a livello territoriale;
- l’esclusione delle grandi imprese dalla partecipazione alla procedura sottosoglia non comporta una eccessiva restrizione del mercato di riferimento e che è comunque garantita la concorrenza.
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