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01 Aprile 2022

Si può attivare il soccorso istruttorio per l’offerta tecnica?

Si può attivare il soccorso istruttorio per l’offerta tecnica?

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 1663 del 08/03/2022 ammette la possibilità di esperire il soccorso istruttorio anche per l’offerta tecnica, quando sia necessario a chiarire elementi della stessa o a rettificare un errore manifesto, sempre che ciò non si traduca in una modifica sostanziale dell’offerta presentata.

La vicenda in esame ha ad oggetto una procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di saracinesche a cuneo gommato, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante annullava d’ufficio il provvedimento di aggiudicazione in quanto, da una ulteriore verifica della documentazione di gara, emergeva che l’aggiudicatario aveva indicato un certificato relativo alle resine già scaduto al momento della presentazione dell’offerta; inoltre, tale certificato non era stato allegato alla documentazione presentata.

L’aggiudicatario impugnava il provvedimento di annullamento davanti al giudice di primo grado affermando che la irregolarità riscontrata dalla Stazione Appaltante doveva ricondursi a mera irregolarità formale, sanabile attraverso il soccorso istruttorio, in quanto, nelle more del procedimento di revisione della documentazione di gara, la società aveva presentato il certificato richiesto in corso di validità e con decorrenza anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Il Tar Veneto, Sez. I, con sentenza n. 406/2021, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione in favore del primo classificato e, di conseguenza, annullava anche l’aggiudicazione in favore del secondo. Quest’ultimo proponeva appello davanti al Consiglio di Stato che, nel respingere i motivi di ricorso, delinea l’ambito di applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

I giudici di secondo grado riportano le regole già enunciate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017, causa C-131/16) in relazione ai limiti di applicabilità del soccorso istruttorio:

  1. consentire all’amministrazione di chiedere ad un candidato la cui offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri, chiarimenti, violerebbe il principio della par condicio (poiché sembrerebbe che, ove il privato risponda positivamente, l’amministrazione abbia con questi negoziato l’offerta in via riservata);
  2. non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dell’offerta su singoli punti, qualora l’offerta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti;
  3. una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

Nella vicenda in esame, la circostanza che le certificazioni indicate dal concorrente risultassero scadute prima della presentazione dell’offerta si traduce in una mera irregolarità documentale, dal momento in cui il concorrente, pur essendo nella disponibilità della certificazione in corso di validità, abbia per errore indicato la certificazione scaduta.

È evidente, quindi, la tendenza della giurisprudenza ad estendere l’ambito di applicazione del soccorso istruttorio anche a elementi dell’offerta tecnica quando le integrazioni non siano volte a sanare imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alla documentazione di gara, quanto, piuttosto, a sanare inesattezze documentali frutto di meri errori o imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara.

In conclusione, fermo restando l’assoluto divieto di modificazione e/o integrazione sostanziale dell’offerta proposta dal concorrente, i principi di proporzionalità e di par condicio tra gli operatori economici impongono alla Stazione Appaltante di valutare caso per caso se sussistono margini di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio anche per elementi dell’offerta tecnica.

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