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04 Novembre 2022

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico

Con delibera ANAC n. 464/2022 è stato attuato quanto disposto dal comma 2 dell’art. 81 del Codice dei contratti pubblici, introducendo così il Fascicolo virtuale come strumento di semplificazione per la comprova del possesso dei requisiti da parte dell’Operatore economico.

ANAC d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato il provvedimento di attuazione – delibera n. 464/2022 – di cui all’art.81 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, sostituendo così l’AVCpass con il servizio Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE.

Come ha dichiarato il Presidente ANAC, l’introduzione del Fascicolo virtuale consente alle P.A. di ridurre i tempi per la conclusione delle procedure di gara, poiché l’Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti presenti sul fascicolo virtuale che sono già in possesso dell’operatore, il quale a sua volta eviterà di caricare la stessa documentazione per ogni singola procedura di gara alla quale parteciperà.

Cos’è?

Il Fascicolo è operativo presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sarà obbligatorio per la partecipazione a tutte le procedure di gare dal prossimo 9 novembre.  Scopo del Fascicolo è la comprova del possesso dei requisiti dell’operatore economico. Nel Fascicolo sarà contenuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, l’attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici nonché l’avvenuta partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice e il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Rispetto al vecchio AVCpass, la verifica dei requisiti non riguarderà la sola fase di aggiudicazione ma verrà estesa alla fase di esecuzione al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori. Inoltre, verrà istituito l’Elenco degli operatori economici nel quale sono contenuti i requisiti degli operatori già verificati, consentendo così alle stazioni appaltanti di controllare se un determinato operatore economico risulta già verificato in una precedente gara.

Come utilizzarlo?

  • la stazione appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
  • l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, grazie al quale si procederà alla verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti.

Le incombenze per le Stazioni Appaltanti

Come indicato nella delibera in analisi, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene mediante il Fascicolo virtuale.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che sono messi a disposizione attraverso il FVOE sono i seguenti:

  • Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
  • Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono:

  • documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti:
    • fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
    • dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
  • documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
    • le Attestazioni SOA;
    • i Certificati Esecuzione Lavori (CEL).
    • le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

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