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10 Aprile 2026
La verifica di conformità tra gara ed esecuzione: il chiarimento del Consiglio di Stato su specifiche tecniche e offerta

La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2026 n. 2471 affronta un tema centrale nella disciplina degli appalti pubblici, ossia il rapporto tra offerta tecnica, specifiche tecniche e verifica di conformità. La decisione si inserisce nel contesto di una procedura per la fornitura di materiale per l’assorbimento dell’arsenico presente nelle acque destinate al consumo umano e offre chiarimenti di particolare rilievo operativo per stazioni appaltanti e operatori economici.
La vicenda trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione da parte del secondo classificato, il quale contestava la conformità del prodotto offerto dall’aggiudicatario rispetto alle prescrizioni contenute nella lex specialis. In particolare, il capitolato prevedeva requisiti chimico-fisici stringenti, accompagnati dall’obbligo di produrre certificazioni analitiche idonee a dimostrarne le caratteristiche, delineando un quadro tecnico preciso cui le offerte avrebbero dovuto conformarsi.
Il punto centrale del contenzioso riguardava la qualificazione di tali requisiti: se dovessero essere considerati elementi essenziali dell’offerta, da verificare già in sede di gara, oppure semplici condizioni di esecuzione, accertabili in un momento successivo. Il giudice di primo grado ha ritenuto che i requisiti relativi alle caratteristiche del prodotto non costituissero condizioni di partecipazione o elementi essenziali dell’offerta, bensì requisiti di esecuzione, la cui verifica era demandata a una fase successiva all’aggiudicazione. In tal senso, ha valorizzato la previsione del capitolato secondo cui il controllo sulla conformità del materiale sarebbe avvenuto solo al momento delle singole forniture, ossia “in una fase successiva a quella di aggiudicazione”.
Il Consiglio di Stato, discostandosi dall’impostazione del giudice di primo grado, afferma in modo netto che la conformità alle specifiche tecniche costituisce un requisito dell’offerta e non può essere rinviata alla fase esecutiva. Secondo il Collegio, infatti, “già in fase di gara, l’operatore economico debba dimostrare il possesso dei requisiti tecnici da intendersi come condizioni minime di aggiudicazione dell’appalto, ovvero come requisiti di partecipazione”.
La sentenza valorizza inoltre la natura dell’offerta tecnica, qualificandola come un impegno vincolante e non come una mera dichiarazione programmatica. In tal senso si afferma che l’offerta costituisce per l’operatore economico una “obbligazione contrattuale specifica”, con la conseguenza che il contenuto della proposta deve essere completo, preciso e verificabile sin dal momento della presentazione. Non è dunque ammissibile che elementi essenziali dell’offerta vengano chiariti o integrati in un momento successivo, se ciò comporta una modifica sostanziale della proposta originaria.
Un passaggio significativo riguarda il rischio che un’offerta non conforme alle specifiche tecniche si traduca in un’ipotesi di “aliud pro alio”. Il Consiglio richiama infatti il consolidato orientamento secondo cui “l’operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (Cons. Stato, 1 luglio 2015, n. 3275; Cons. Stato 11 dicembre 2019, n. 8429). È stato, infatti, affermato che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un ‘aliud pro alio’ idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877); (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 423)”.
In altri termini, la presentazione di un prodotto diverso da quello richiesto, anche se apparentemente equivalente, compromette la validità stessa dell’offerta.
Di particolare rilievo è poi la presa di posizione del Collegio sul momento della verifica di conformità. Viene infatti esclusa la possibilità di demandare tale verifica alla fase esecutiva del contratto, sottolineando “l’obbligo per la stazione appaltante di valutare la conformità del prodotto offerto alla normativa tecnica già in sede di ammissione alla gara, ossia in una fase prodromica all’aggiudicazione, e non in sede di esecuzione”, costituendo così un presidio essenziale di correttezza e trasparenza. In modo ancora più esplicito, la sentenza afferma che “il rispetto delle specifiche tecniche è essenziale in fase di scelta del contraente e non può affatto essere demandato alla successiva fase di esecuzione”, chiarendo definitivamente la natura di tali requisiti.
Ed invero, l’art. 107 del d.lgs. 36/2023 prevede testualmente che “Gli appalti sono aggiudicati (…) previa verifica, (…) della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara; …”.
Le implicazioni operative della decisione sono rilevanti.
Le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare in modo rigoroso la conformità tecnica delle offerte già nella fase di gara, evitando di rinviare controlli essenziali a momenti successivi.
Gli operatori economici, a loro volta, devono prestare particolare attenzione alla completezza e alla coerenza della propria offerta tecnica, consapevoli che eventuali carenze o difformità non potranno essere sanate successivamente. In definitiva, la sentenza riafferma un principio di fondo del sistema degli appalti pubblici: la qualità tecnica dell’offerta deve emergere in modo chiaro e verificabile sin dalla fase di gara, garantendo un confronto competitivo effettivo e trasparente.
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