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22 Dicembre 2023

Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e applicabilità del silenzio-assenso

Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e applicabilità del silenzio-assenso

Con doppio parere di funzione consultiva – n. 57/202357-bis/2023 – l’ANAC risponde alla questione se le Amministrazioni possano aggiudicare una procedura di affidamento avvalendosi del c.d. silenzio-assenso, quindi anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sull’operatore economico.

Secondo quanto previsto all’articolo 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023  «l’organo competente a disporre l’aggiudicazione (…) dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace ». 

A fronte del dato testuale, l’Amministrazione istante chiede di chiarire: 

  1. Se l’adozione del provvedimento di aggiudicazione presuppone, affinché sia efficace, l’acquisizione di tutti i certificati indipendentemente dal tempo necessario per l’ottenimento degli stessi;
  2. Ovvero, in alternativa, se decorsi 30 giorni dall’attivazione dei controlli, la Stazione Appaltante possa comunque procedere con l’aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l’istituto del silenzio-assenso di cui alle Legge n. 241/1990;
  3. Se in tale ultimo caso, sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, quale indicazione già prevista nelle Linee Guida n. 4 nella vigenza del D. Lgs. n. 50/2016.

Secondo l’ANAC dal testo dell’articolo 17 comma 5 si deduce chiaramente che, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto, la Stazione Appaltante  deve procedere al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario. 

Tale interpretazione è avvallata dalla Relazione illustrativa al nuovo Codice secondo cui l’aggiudicazione viene disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante o Ente concedente solo dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato.

Pertanto, decorsi inutilmente 30 giorni dall’attivazione dei controlli da parte della Stazione Appaltante, la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta, non trovando applicazione l’istituto del silenzio-assenso.

Resta tuttavia ferma la possibilità di attivare il regime sanzionatorio di cui all’articolo 23 comma 8 del nuovo Codice, nonché di avviare l’esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza di cui all’articolo 17 commi 8 e 9.

La netta posizione dell’ANAC non può che sollevare delle perplessità, in particolare il timore è quello che tale rigidità possa comportare un blocco significativo della stipula dei contratti di affidamento, considerando i tempi di risposta delle Amministrazioni / Autorità competenti alle richieste di verifica dei requisiti degli operatori economici aggiudicatari. 

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