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12 Aprile 2024

La checklist DNSH è necessaria per la validità dell’offerta tecnica?

La checklist DNSH è necessaria per la validità dell’offerta tecnica?

Il TAR Puglia con sentenza n. 263 del 2024, si è occupato dell’importanza della check list DNSH ritenendo l’assenza di questo documento nell’offerta tecnica un possibile motivo di esclusione del relativo operatore economico.

Si rammenta, a tal proposito, che con l’acronimo DNSH si intende “Do No Significant Harm”, tradotto con “Non Arrecare Danno Significativo.

Tale principio è alla base dello spirito europeo legato all’assegnazione degli appalti e, soprattutto, alla preminente attenzione riguardante l’impatto ambientale degli interventi finanziati con risorse PNRR.

L’obiettivo europeo, difatti, è quello di garantire che tutte le attività economiche siano valutate avuto riguardo all’impatto ambientale delle medesime.

Nel caso oggetto di disamina, il TAR ha evidenziato la centralità della check list DNSH, quale elemento necessario per la completezza e la validità dell’offerta tecnica. A parere dei giudici, infatti, la mancanza  di tale documento permette alla Stazione Appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano provveduto alla sua allegazione alla documentazione di gara.

Vieppiù, l’obbligatorietà di tale richiesta è peraltro giustificata dall’obbligo imposto dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18.06.2020, avente quale obiettivo il promovimento di un’economia sostenibile e a basso impatto ambientale.

Si precisa, inoltre, che il suindicato regolamento, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023, si propone di stabilire il quadro generale per valutare se un’attività economica possa ritenersi ecosostenibile e, conseguentemente, considerare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Tanto premesso, la sentenza del TAR Puglia sottolinea a più riprese che il rispetto del principio cardine DNSH non è una mera formalità ma un obbligo vero e proprio, la cui inosservanza ha dei risvolti negativi per l’operatore economico.

E invero, la mancata presentazione della checklist non è considerata come una semplice omissione ma come un’inottemperanza alle linee guida europee e ai principi di sostenibilità ambientale, richiesti in tutte le fasi di un intervento, interamente considerato: progettazione, realizzazione e gestione degli appalti pubblici.

È quindi evidente che il Tribunale abbia voluto evidenziare che il rispetto dei principi ambientali, legati alla sostenibilità, non possano essere oggetto di contrattazione per gli appalti finanziati con fondi PNRR e che, quindi, la check list DNSH è sicuramente strumento necessario per la valutazione dell’offerta interamente considerata. 

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