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04 Aprile 2025
Contratti Continuativi di Cooperazione: ambito di applicazione
Il Consiglio di Stato, sez V, con sentenza n. 2622 del 28.03.2025 si sofferma sulla corretta qualificazione delle prestazioni oggetto di appalto, al fine di legittimare il ricorso a contratti continuativi di cooperazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
La seconda classificata nella procedura per l’affidamento del servizio di nido d’infanzia del Comune di Sant’Agnello, ha proposto ricorso al TAR Campania per l’annullamento dell’aggiudicazione in favore al RTI primo in graduatoria, in quanto quest’ultimo non risulta iscritto, né ha presentato domanda di iscrizione, alla c.d. white list della Prefettura territorialmente competente, obbligatoria per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 53 della Legge n.190 del 2012. Tra quest’ultime, rientrano i servizi di “ristorazione, gestione delle mense e catering”, che, secondo la ricorrente, sono attività espressamente richieste all’aggiudicatario della procedura di appalto in esame.
La stazione appaltante, tuttavia, ha ritenuto di non escludere il RTI primo classificato, nonostante il riscontro della mancata iscrizione alla c.d. white list, in forza di un contratto continuativo di cooperazione sottoscritto dal RTI stesso con un operatore economico regolarmente iscritto, al fine di garantire il legittimo espletamento delle attività di ristorazione e di gestione del servizio di mensa.
Il TAR Campania, con sentenza sez VI, n. 04208/2024 respinge il ricorso, affermando che la stazione appaltante ha correttamente valutato i servizi di ristorazione, gestione delle mense e catering quali servizi “esterni” rispetto all’oggetto principale della gara, ossia gestione di asilo nido.
Pertanto, l’iscrizione alla c.d. white list non è richiesta ai concorrenti quale requisito di partecipazione alla gara, ma come requisito di esecuzione in capo al soggetto che materialmente svolge il servizio.
La seconda classificata, soccombente in primo grado, propone quindi appello al Consiglio di Stato ribadendo che il contratto continuativo di cooperazione non avrebbe potuto essere utilizzato per l’esecuzione dell’attività di ristorazione, in quanto quest’ultima è da ritenersi a tutti gli effetti una prestazione oggetto principale dell’affidamento.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che i giudici di secondo grado ritengono condivisibile la conclusione raggiunta dall’appellante, secondo cui, mentre il subappalto concerne l’affidamento dell’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con la conseguente sostituzione del subappaltatore all’affidatario, di converso, i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura – art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – hanno ad oggetto prestazioni secondarie o accessorie.
Nel caso di specie, i servizi di ristorazione, per cui è necessaria l’iscrizione alla c.d. white list, sono da considerare accessorie rispetto al servizio di gestione di un asilo nido.
Le disposizioni del disciplinare di gara, infatti, descrivono e circoscrivono l’oggetto principale dell’appalto costituito dal “servizio di nido d’infanzia”, come “servizio educativo per le bambine e i bambini dai 3 ai 36 mesi” avente le caratteristiche e le finalità coerenti con la sua qualificazione di “servizio sociale” (CPV 85312100-0).
Nella documentazione di gara non si evince che la preparazione (o la fornitura/somministrazione) dei pasti vada eseguita direttamente dall’appaltatore, ma, piuttosto, che tale attività forma oggetto, unitamente ad altre ulteriori attività, di un servizio che l’appaltatore deve organizzare, anche legittimamente ricorrendo ad un contratto continuativo di servizio e fornitura stipulato con un soggetto terzo, alle condizioni previste dall’art. 119 comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., senza che si abbia affidamento in subappalto delle relative prestazioni.
In conclusione, l’appalto in esame si configura come affidamento del servizio di organizzazione e gestione di asilo nido, che attiene ai servizi educativi alla persona, per i quali non vi è alcun obbligo di iscrizione alla c.d. white list; quest’ultima non rappresenta perciò un requisito soggettivo di partecipazione, mentre il servizio di ristorazione può essere legittimamente eseguito da un terzo operatore economico, iscritto alla c.d. white list, in forza di contratti di cooperazione stipulati prima della pubblicazione del bando di gara.
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