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29 Luglio 2022

Appalto integrato: chi redige il progetto definitivo può partecipare in RTI per la fase esecutiva?

Appalto integrato: chi redige il progetto definitivo può partecipare in RTI per la fase esecutiva?

Il caso in analisi riguarda una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n.5499, con la quale viene ribaltato il giudizio del TAR rispetto alla presunta incompatibilità del progettista che ha redatto il progetto definitivo a partecipare alla successiva fase di appalto integrato.

La questione verte sul terzo classificato in un appalto integrato per una gara indetta dalla città metropolitana di Roma Capitale, il quale ha presentato ricorso contro il primo e il secondo in graduatoria, in quanto i concorrenti avevano rispettivamente designato nel raggruppamento dei progettisti incaricati dell’esecuzione del progetto definitivo posto a base di gara.

Il ricorso verte quindi sul principio indicato all’articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50, secondo cui, come principio generale, gli operatori economici cui è assegnata una fase della progettazione, per progetti che sono successivamente messi a gara, non possono partecipare in qualità di concorrenti alle successive fasi progettuali.

Tale divieto si basa sui principi di competitività e di parità di trattamento del Codice appalti, presumendo un astratto vantaggio competitivo per “asimmetrie informative” in capo al progettista che ha redatto il progetto definitivo che viene posto a base di gara rispetto agli altri concorrenti che potrebbero potenzialmente risultare svantaggiati nella valutazione delle offerte.

In altre parole, il progettista del progetto definitivo, il quale possiede un numero maggiore di informazioni rispetto agli altri concorrenti, potrebbe beneficiare della propria posizione di vantaggio, inserendo degli elementi nel progetto definitivo che possano astrattamente favorirlo nella redazione dell’esecutivo e quindi dell’aggiudicazione della gara.

Tuttavia, il consiglio di stato ritiene che vi possano essere degli elementi che “azzerano” tali asimmetrie informative. Innanzitutto va sottolineato che le offerte tecniche valutate dalla commissione, indipendente e imparziale, presentano elementi di valutazione di totale autonomia rispetto al progetto definitivo.

In secondo luogo la stazione appaltante, secondo il Consiglio di Stato, ha annullato tali “asimmetrie” tramite la combinata disposizione di:

  • Rendere in modalità editabile tutti i documenti oggetto della progettazione definitiva posti a gara;
  • Prevedere un termine di presentazione delle offerte superiore al termine minimo stabilito dal Codice degli appalti, ciò al fine di agevolare i concorrenti che non hanno partecipato alla progettazione definitiva nell’avere a disposizione un tempo maggiore per approfondire compiutamente il contenuto dei documenti progettuali pubblicati e, di conseguenza, per presentare un’offerta consapevole.

Per concludere, oltre alle dichiarazioni che devono essere rese dai concorrenti in merito all’art. 80 c.5 del codice, il consiglio che può essere dato alle stazioni appaltanti, al fine di evitare ricorsi per potenziali asimmetrie informative è quello di seguire entrambi gli elementi indicati nella sentenza del cds (quindi documenti editabili ed un termine di scadenza presentazione delle offerte almeno di 60 giorni) e indicare nella lex specialis che tali scelte consapevoli sono proprio indirizzate ad annullare le asimmetrie informative in capo ai progettisti che hanno redatto il progetto definitivo.

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