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23 Settembre 2022
Offerta tecnica priva dei requisiti minimi: legittima la causa di esclusione
Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, con sentenza n. 327 del 25/07/2022, ha ritenuto legittima l’esclusione del ricorrente dalla procedura di gara per assenza nell’offerta tecnica dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis.
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La vicenda ha ad oggetto una procedura di gara aperta multi-lotto per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
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Il ricorrente impugnava il provvedimento di aggiudicazione del Lotto n.9 – ad oggetto la fornitura di una particolare tipologia di ago – con cui la stazione appaltante contestualmente disponeva l’esclusione dello stesso per aver presentato un’offerta tecnica non conforme alle prescrizioni del capitolato. In particolare, il prodotto offerto era sprovvisto delle “alette”, ritenute un requisito essenziale della fornitura.
Secondo la ricorrente nessuna disposizione del capitolato tecnico qualifica le “alette” come requisito tecnico minimo/essenziale, dovendo le stesse essere valutate piuttosto quale mera caratteristica funzionale, la cui assenza non comporterebbe di certo l’esclusione dalla gara.
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Il ricorso è infondato
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Con particolare riguardo al settore sanitario, alla stazione appaltante è riconosciuta un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici minimi, anche più stringenti rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Nella vicenda in esame, il disciplinare di gara prescrive espressamente che i prodotti offerti devono riportare almeno le caratteristiche previste nel capitolato tecnico e risulta evidente che il prodotto offerto dalla ricorrente non possieda una di tali caratteristiche, ossia le “alette”.
D’altra parte, non si può nemmeno ritenere che quanto offerto rappresenti una proposta migliorativa. Possono qualificarsi come migliorie, infatti, solo quelle soluzioni tecniche che, senza incidere su struttura, funzione e tipologia della prestazione a base di gara, riguardano singoli aspetti tecnici della stessa, che la stazione appaltante apre a diverse soluzioni al fine di perfezionare le proprie richieste. Le migliorie non devono però in alcun modo alterare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico e relativi allegati.
Nel caso in questione il prodotto offerto non rispetta i requisiti minimi essenziali richiesti e si pone quale alternativa – quindi non miglioria – rispetto alle previsioni di cui al capitolato tecnico.
In conclusione, deve ritenersi legittima l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente che presenti un’offerta tecnica non conforme ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis e in particolare nel settore sanitario, in cui, al fine di tutelare l’interesse pubblico, alla stazione appaltante è riconosciuta ampia discrezionalità nella previsione dei requisiti tecnici minimi.
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