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14 Novembre 2025
Differenze tra costi e oneri della sicurezza

La sentenza n. 472 del TAR di Bologna, analizzando i motivi di ricorso nell’ambito di un “Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d’arte”, procede ad una attenta disamina della differenza tra costi e oneri della sicurezza. I principali motivi di ricorso riguardavano un errore nella procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto, secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe applicato in modo errato gli “Indirizzi ITACA 2015” sui costi della sicurezza, ed una errata valutazione dei costi della sicurezza e della manodopera, affermando che eventuali differenze rispetto ai parametri indicati nel bando non avrebbero dovuto comportare l’esclusione.
Il TAR, prima di pronunciarsi sulle motivazioni del ricorso, procede ad effettuare una distinzione tra i concetti di “oneri della sicurezza” e “costi della sicurezza”. Tale distinzione assume, infatti, un ruolo centrale nel quadro della normativa sui contratti pubblici e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, soprattutto ai fini della corretta redazione delle offerte economiche e della successiva verifica di congruità.
In linea generale, secondo il TAR, “si può dire che i costi per la sicurezza sono quelli correlati ad una specifica stima effettuata nel progetto e nel PSC, mentre gli oneri della sicurezza sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri”.
Prosegue richiamando una ulteriore distinzione (da ultimo rammentata da Tar Lazio, sez. III ter, 3 dicembre 2024, n. 21698) tra oneri della sicurezza interni ed esterni, tracciata anche dall’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo cui gli oneri esterni, legati all’individuazione delle misure da adottare per eliminare, ovvero ridurre al minimo “i rischi da interferenze”, competono alla Stazione appaltante; mentre gli oneri interni relativi ai “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici” competono all’operatore economico.
Pertanto, i “costi della sicurezza” rappresentano le spese strettamente connesse al progetto e sono importi stimati dalla Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche e operative necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le diverse lavorazioni associate all’appalto. Tali costi sono indicati nel bando di gara (art. 21, comma 5, del D.Lgs. 81/2008) e vincolano contrattualmente l’impresa poiché derivano da scelte tecniche della Stazione Appaltante e rappresentano una vera e propria “ingerenza” nella gestione del contratto.
Gli oneri della sicurezza, invece, fanno capo all’operatore economico e rappresentano le spese sostenute per la gestione dei rischi specifici propri dell’attività produttiva, ossia quei rischi che non derivano da interferenze ma da lavorazioni tipiche dell’impresa stessa. Tali oneri sono quantificati dall’operatore economico e indicati nell’offerta economica, unitamente ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c).
Le Linee guida ITACA 2015, citate nella sentenza, precisano che gli oneri aziendali possono ulteriormente distinguersi in oneri gestionali (strettamente connessi allo svolgimento del ruolo di datore di lavoro), e in oneri operativi (esclusivamente contestualizzati allo specifico cantiere oggetto del contratto di appalto, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento).
La distinzione tra costi e oneri della sicurezza non è solo teorica, ma incide direttamente sulla gestione delle procedure di gara e sulla legittimità delle offerte. Mentre i costi della sicurezza sono fissati a monte dalla stazione appaltante e connessi al progetto, gli oneri della sicurezza riflettono le caratteristiche organizzative dell’impresa e la sua capacità di gestire i rischi interni. Come sottolineano le Linee guida ITACA e la più recente giurisprudenza amministrativa, la corretta individuazione e la congrua quantificazione di tali voci costituiscono un passaggio essenziale per garantire equilibrio economico e tutela effettiva della sicurezza nei contratti pubblici.
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