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21 Novembre 2025

Servizi standardizzati e alta intensità di manodopera: Sentenza n. 3260 del 18/11/2025 Tar Sicilia

Servizi standardizzati e alta intensità di manodopera: Sentenza n. 3260 del 18/11/2025 Tar Sicilia

Con Sentenza nr. 3260 del 18/11/2025, il TAR Sicilia, Catania, Sezione III, offre chiarimenti interessanti sulle nozioni di “servizio standardizzato” e “servizio ad alta intensità di manodopera” correlate alla scelta del criterio del minor prezzo.

Il TAR respinge il ricorso presentato per l’affidamento del “Servizio triennale relativo all’esecuzione dei corsi di formazione in materia di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro del proprio personale autista/soccorritore” che contestava l’aggiudicazione ritenendo principalmente illegittima la scelta della stazione appaltante di utilizzare il criterio del minor prezzo, in quanto il servizio non sarebbe standardizzato e richiederebbe un elevato impiego di manodopera, circostanza che avrebbe imposto l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel trattare il motivo di ricorso, ritenendolo infondato, il TAR si sofferma sulle nozioni di “servizio standardizzato” e di “servizio ad alta intensità di manodopera”.

Con riferimento alla standardizzazione dei servizi il TAR precisa che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, va qualificato servizio standardizzato “un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio”(Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 782; 12 febbraio 2020, n. 1063; 18 febbraio 2018, n. 1099; Cons. Stato, sez. III, 13 agosto 2018, n. 1609).

Nel caso di specie, il servizio oggetto di affidamento – progettazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – si caratterizza per la presenza di attività ripetitive, disciplinate esaustivamente sia dalla normativa di settore che dagli atti di gara. Il capitolato tecnico predetermina, infatti, con elevato grado di dettaglio, contenuti formativi, metodologia didattica, dotazioni, materiali, durata e luoghi di svolgimento, riducendo al minimo i margini di autonomia progettuale e personalizzazione, anche per quanto attiene alla componente intellettuale della prestazione, escludendo quindi la possibilità di qualsiasi valutazione comparativa della qualità.

Come affermato dalla giurisprudenza “la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa”, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Le stazioni appaltanti scelgono, quindi, il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. Ne consegue, quindi, che l’amministrazione ha legittimamente esercitato la propria discrezionalità nella scelta del criterio del massimo ribasso, trattandosi di servizio qualificabile a pieno titolo come standardizzato ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023 (cfr. C.d.S., sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8706).

Con riferimento ai “servizi ad alta intensità di manodopera”, il TAR richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui i “costi della manodopera”, la cui indicazione nell’offerta economica è obbligatoria, riguardano esclusivamente il lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., restando estranei i compensi dei lavoratori autonomi impiegati dall’appaltatore (T.A.R. Puglia, Lecce, 2 novembre 2021, 1584; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; da ultimo richiamati anche da T.A.R. Sardegna 11 novembre 2024, n.794).

Tale conclusione discende sia dal tenore letterale dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023 e sia dalla lettura in combinato disposto dell’art. 2 co. 1 lett. e) All. I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 che definisce ad alta intensità di manodopera “i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’imposto complessivo dei corrispettivi”, con l’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 che menziona espressamente come parametro di determinazione del costo medio del lavoro “i valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”, ancorando quindi la nozione di manodopera ai parametri della contrattazione collettiva, applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato.

La limitazione ai soli rapporti di lavoro subordinato risponde anche alla ratio della norma, volta a garantire l’attendibilità dell’offerta e la tutela del lavoratore, tutela che non riguarda il lavoro autonomo, estraneo alla legislazione speciale e regolato dall’art. 2222 c.c. che lo qualifica come “lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”. Nella fattispecie in esame, il servizio non può qualificarsi ad alta intensità di manodopera in quanto la manodopera subordinata incide per una quota pari al 33,97% del valore complessivo della prestazione.

In conclusione, l’appalto in esame, caratterizzato da prestazioni integralmente predeterminate e prive di margini di personalizzazione, deve essere qualificato come servizio standardizzato e, al contempo, non riconducibile ai contratti ad alta intensità di manodopera. Ne discende quindi la piena legittimità del ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023.

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